Delibera del Consiglio comunale n° 41 del 20/12/2010
1 - Di prendere atto di quanto sopra esposto.-
2 - Di fissare, per le motivazioni meglio riportate nelle premesse, per l' anno 2011 le aliquote I.C.I. nella misura di seguito evidenziata:
- ALIQUOTA ORDINARIA 6,50 per mille;
- ALIQUOTA RIDOTTA 4,50 per mille, per le unità immobiliari destinate a civile abitazione principali e per gli immobili adibiti ad abitazione ceduti in affitto a persone residenti, con regolare contratto di locazione debitamente registrato.
- ALIQUOTA RIDOTTA 4,50 per mille, per le unità immobiliari accatastate con Categoria A10 - C1 – C3 – D e loro pertinenze.
3 – Di determinare in Euro 125,00 l’ammontare della detrazione per la prima casa e similari.
Il Consiglio comunale con atto n° 66 del 23/12/2009
ha stabilito che il versamento non è dovuto se l'imposta annua da versare è inferiore o pari a Euro 5,00.
COMUNE DI LAUCO (UDINE)
Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - ANNO 2011
INFORMAZIONI PARTICOLARI
¨ ALIQUOTE: (non variate rispetto al 2010)
- 6,5‰ aliquota ordinaria.
¨ ESENZIONE:. Fabbricati adibiti ad abitazione principale di seguito indicati, con esclusione degli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9):
a) abitazione posseduta dal soggetto passivo dimorante;
b) la casa coniugale non assegnata al soggetto passivo purché non proprietario o titolare di altro diritto reale su altro alloggio disponibile ubicato nel Comune;
c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER;
d) abitazione concessa in uso gratuito o comodato a parenti fino al secondo grado;
e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Parti integranti dell’abitazione principale sono le sue pertinenze. Si considerano tali quelle che il contribuente dichiarerà entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per il 2011.
Sono esenti, oltre agli immobili elencati all’art. 7 del D.Lgs. 504/1992, gli immobili descritti agli art. 2 e 6 del Regolamento com.le.
¨ DETRAZIONE: € 125,00 per gli immobili di seguito indicati:
a) Fabbricati adibiti ad abitazione principale (descritti alla voce ESENZIONE) di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non sia locata;
c) abitazione concessa in uso gratuito o comodato al coniuge separato ed agli affini di primo grado;
d) abitazione concessa in affitto o in comodato gratuito tramite regolare contratto registrato, a persone residenti nel Comune;
(In caso di comproprietà vedere art. 3, comma 6 e 7 del Regolamento comunale);
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica indipendentemente dalla quota di possesso.
¨ RIDUZIONE: del 50% per i fabbricati fatiscenti dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
¨ TERRENI AGRICOLI: esenti.
¨ TERRENI EDIFICABILI: Verificare se i terreni di proprietà ricadono in zona edificabile. L’imposta va calcolata sul valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2011.
¨ FABBRICATI FATISCENTI ASSIMILABILI A RUDERI: dichiarati tali dal Comune o dall’interessato con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. L’imposta va calcolata sul valore del suo sito (intero mappale o porzione di esso ricadente in zona edificabile).
¨ VERSAMENTI: arrotondati all’euro e per importi superiori a € 5,00 devono essere effettuati con bollettino di c/c postale n° 88627468 intestato a: Equitalia F.V.G. S.p.A – Lauco-UD-ICI o direttamente presso gli sportelli di Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A. con carta di credito, oppure tramite Mod. F24.
Il contribuente che effettua versamenti anche per i contitolari è tenuto a comunicare al Comune per chi e per cosa versa.
¨ VARIAZIONI: il contribuente dovrà presentare al Comune la dichiarazione di variazione su modello ministeriale entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2011 solo nel caso in cui le variazioni non siano rilevabili dai dati catastali.
IMPORTANTE: L’istanza di accatastamento o variazione dei fabbricati deve essere presentata all’Agenzia del Territorio di Udine entro 30 giorni decorrenti: per le nuove costruzioni, dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati; per le variazioni, dal momento in cui esse si sono verificate.