(omissis)
(omissis)
1. di fissare le aliquote e le detrazioni ICI per l’anno 2008 come segue:
ALIQUOTE:
· 4,5 per mille per:
a) gli immobili adibiti ad abitazione principale;
b) le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
c) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
e) le pertinenze C/2, C/6 e C/7 delle abitazioni principali se distintamente iscritte in catasto, purché ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale, l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento, e siano attigue al mappale ove insiste l’abitazione principale;
f) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, residenti anagraficamente nelle medesime;
g) l’unità immobiliare del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale.
· 7 per mille per alloggi non locati e a disposizione, nonché quelli locati con contratti di locazione inferiore all’anno, ad esclusione delle abitazioni acquisite come prima casa ai fini dell’imposta di registro, dando atto che l’aliquota ordinaria può essere applicata nel solo caso in cui vi si stabilisca la residenza entro tre mesi dall’acquisto;
· 6 per mille per i restanti immobili;
DETRAZIONI:
da applicarsi: agli immobili che godono dell’aliquota ridotta e agli alloggi regolarmente assegnati dall’Istituto Autonomo Case Popolari, ad esclusione delle abitazioni di cui alla lettera f), delle pertinenze di cui alla lett. e), per i quali l’unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze medesime:
· € 118,79 per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;
· € 103,29 per le restanti categorie catastali;
· € 154,94 per le abitazioni principali di persone con pensione minima INPS e facenti parte di un nucleo familiare monoreddito e proprietari unicamente dell’abitazione in oggetto. Per usufruire di tale detrazione dovrà essere presentata entro il 10 giugno un’istanza documentata, su stampato messo a disposizione dal Comune, cui va allegata dichiarazione Irpef o Mod. CUD dei redditi percepiti nell’anno 2007.
ULTERIORE DETRAZIONE:
pari all’1,33 per mille della base imponibile ICI, non superiore a € 200,00, da applicarsi agli immobili che godono dell’aliquota ridotta ed agli alloggi regolarmente assegnati dall’Istituto Autonomo Case Popolari, ad esclusione delle abitazioni di cui alla lettera d) ed alla lettera f), delle pertinenze di cui alla lett. e), per le quali l’unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
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