Estratto della deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 24/01/2005 del Comune di Latisana (UD) in materia di aliquote e detrazioni ICI per l’anno d’imposta 2005
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LA GIUNTA COMUNALE
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DELIBERA
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2. di fissare le aliquote e le detrazioni ICI per l’anno 2005 come segue:
ALIQUOTE:
· 4,5 per mille per:
a) gli immobili adibiti ad abitazione principale;
b) le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
d) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
e) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
f) le pertinenze C/2, C/6 e C/7 delle abitazioni principali se distintamente iscritte in catasto, purché ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale, l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento, e siano attigue al mappale ove insiste l’abitazione principale;
g) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, residenti anagraficamente nelle medesime;
· 7 per mille per alloggi non locati e a disposizione, nonché quelli locati con contratti di locazione inferiore all’anno, ad esclusione delle abitazioni per le quali è applicata l’aliquota del 3 per cento di imposta di registro (D.P.R. 131/1986, Tariffa allegata - parte 1^, art. 1, comma 1 – e nota II-bis) dando atto che l’agevolazione avrà corso se entro tre mesi dall’acquisto verrà fissata la residenza nell’immobile stesso;
· 6 per mille per i restanti immobili;
DETRAZIONI:
da applicarsi agli immobili che godono dell’aliquota ridotta, ad esclusione delle abitazioni di cui alla lettera g), e delle pertinenze di cui alla lett. f), per i quali l’unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze medesime:
· € 118,79 per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;
· € 103,29 per le restanti categorie catastali;
· € 154,94 per le abitazioni principali di persone con pensione minima INPS e facenti parte di un nucleo familiare monoreddito e proprietari unicamente dell’abitazione in oggetto. Per usufruire di tale detrazione dovrà essere presentata entro il 20 giugno un’istanza documentata, su stampato messo a disposizione dal Comune, cui va allegata dichiarazione Irpef o Mod. CUD dei redditi percepiti nell’anno 2004.
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