COMUNE DI PREMARIACCO

Provincia di Udine

 

GUIDA ALL'ICI 2010

 

Eventuali variazioni rispetto al 2009

Le aliquote e detrazioni e sono rimaste invariate rispetto al 2009.

Il regolamento ICI è stato modificato con l’introduzione dei valori minimi delle aree edificabili per la Zona Omogenea D1.H e H2.

Chi è tenuto al versamento

L'imposta è dovuta dal proprietario di immobili (fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli), ovvero dal titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie; in tal caso nulla è dovuto dal nudo proprietario.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

Con Decreto Legge 27.05.2008 n. 93 è stato disposto che:

"1. A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art. 6, comma 3-bis, e dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’art. 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell’art. 8 del citato decreto n. 504 del 1992."

Come si calcola l'imposta

  1. Determinazione della base imponibile

- per le categorie A, e C (escluse A/10 e C/1): rendita catastale x 1,05 x 100;

- per le categorie A/10 e D: rendita catastale x 1,05 x 50;

- per le categorie B: rendita catastale x 1,05 x 140;

(coefficiente così rideterminato con art. 2, comma 45, del D.L. n. 262 del 2006)

- per la categoria C/1: rendita catastale x 1,05 x 34;

la rendita catastale da prendere in considerazione è quella risultante al 1° gennaio dell'anno in corso;

Parte del territorio del Comune di Premariacco è situato in zona collinare e quindi esente ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 504/92. I terreni interessati sono quelli posti a sud della strada provinciale n. 14 "di Orsaria" fino all’abitato di Orsaria, della strada comunale Orsaria-Ipplis e da Ipplis verso Cividale a sud della strada provinciale n. 48 "di Prepotto".

Sono totalmente in zona esente i fogli di mappa: 25, 26, 32, 33, 34 , 35, 36, 37 , 38;

Sono parzialmente in zona esente i seguenti fogli di mappa: 16, 24, 29, 30, 31

Con delibera di C.C. n. 67 del 20.12.2006 sono stati approvati ed inseriti nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'ICI i nuovi valori minimi al m. q. delle aree edificabili valevoli dal 2007. Con delibera C.C. n. 32 del 30.11.2009 sono stati introdotti i valori minimi per le nuove aree in zona omogenea D1.H e zona omogenea H2.

Nell'ambito dell'attività di controllo sulle aree edificabili, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello minimo.

  1. Calcolo dell'imposta
  2. L'imposta si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita anno per anno dal Comune.

    Aliquote anno 2010, invariate rispetto all'anno precedente

    a)

    TERRENI AGRICOLI

    4,5 per mille

    b)

    ABITAZIONI PRINCIPALI

    (PER LE SOLE CATEGORIE IMPONIBILI)

    e relative pertinenze (cantine, box, posti macchina coperti e scoperti)

    4,5 per mille

    c)

    AREE FABBRICABILI

    5 per mille

    d)

    ALTRI FABBRICATI

    5 per mille

    e)

    UNITA' IMMOBILIARI INAGIBILI O INABITABILI

    per i quali si procede ad interventi di recupero

    2 per mille, per tre anni dall'anno di inizio lavori.

    f)

    UNITA' IMMOBILIARI INAGIBILI O INABITABILI

    per i quali non si procede ai relativi lavori di recupero

    6 per mille

    Per gli immobili di cui al punto e), i PROPRIETARI soggetti passivi dovranno presentare all'Amministrazione Comunale per gli anni di riferimento, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, una autocertificazione ai sensi della L. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni attestante l'esecuzione dei lavori di recupero degli stessi immobili;

    Ciascun contitolare è tenuto a versare l'ICI limitatamente alla propria quota.

    Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento rispecchi la totalità dell’imposta relativa alla comproprietà e/o contitolarità e che contestualmente al primo versamento effettuato congiuntamente, il soggetto che effettua il versamento invii al Comune una comunicazione indicante i nominativi degli altri soggetti contitolari per conto dei quali è effettuato il versamento e le quote corrispondenti a ciascun contitolare.

  3. Abitazione principale

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 93/2008 è prevista l'esenzione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle ad esse assimilate dal regolamento comunale, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

A valere dall’anno 2008 è stato variato l’art. 7 del regolamento ICI in materia di abitazione principale, come segue:

  1. Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

  1. abitazione del soggetto passivo ivi residente;
  2. abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, ivi residenti;
  3. alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
  4. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  5. abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che nella stessa abbiano fissato la propria residenza;
  6. abitazione assegnata al coniuge legalmente separato, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale in questo Comune.

  1. Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 6; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.
  2. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
  3. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le seguenti pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto e purché ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte dello stesso soggetto utilizzatore dell'abitazione principale indicato al comma 1: cantine, box, posti macchina coperti e scoperti.
  4. Per le ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b) è ammessa l’agevolazione prevista per l’abitazione principale anche nel caso in cui, non sussistendo la residenza anagrafica del soggetto passivo, venga fornita idonea documentazione attestante in maniera concomitante quanto segue:
  5. - se coniugato, residenza presso l’immobile da parte del coniuge e degli eventuali figli, se minori;

    - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il soggetto passivo attesti di dimorare abitualmente nell’immobile e di non beneficiare in altro comune di agevolazione per abitazione principale relativa ad altro immobile.

  6. Per i fabbricati di cui al comma 1, lettera e) non è applicabile la detrazione di cui all’art. 8, comma 2-bis del D.Lgs. 504/92.

Nel caso di cui al comma 1, lettera f) la detrazione di imposta è calcolata in proporzione alla quota di possesso, negli altri casi è divisa in parti uguali fra gli aventi diritto.

 

 

Valori minimi delle aree edificabili

Con delibera di C.C. n. 67 del 20.12.2006 sono stati aggiornati i valori minimi delle aree edificabili valevoli dall’anno 2007, rimasti invariati nel 2010. Tali valori sono i seguenti:

VALORI MINIMI AL METRO QUADRO DELLE AREE EDIFICABILI

 

ZONE OMOGENEE

CAPOLUOGO- IPPLIS - ORSARIA

ALTRE FRAZIONI E LOCALITA’ ESCLUSO FIRMANO

FIRMANO

  • ZONA OMOGENEA B0
  • conservazione tipologica dei nuclei storici

  • ZONA OMOGENEA B1/0
  • residenziale mista di tipo intensivo

     

    45,00

     

    31,00

     

    25,00

  • ZONE OMOGENEE B2
  • zona residenziale di tipo estensivo

    40,00

    29,00

    23,00

    SE CONVENZIONATE:

  • ZONA OMOGENEA C0
  • completamento dei nuclei storici

  • ZONA OMOGENEA C1
  • espansione residenziale estensiva

  • ZONA OMOGENEA T
  • ambiti di trasferimento

     

     

    38,00

     

     

    26,00

     

     

    20,00

    SE NON CONVENZIONATE:

  • ZONA OMOGENEA C0
  • completamento dei nuclei storici

  • ZONA OMOGENEA C1
  • espansione residenziale estensiva

  • ZONA OMOGENEA T
  • ambiti di trasferimento

     

     

    13,00

     

     

    9,00

     

     

    7,00

  • ZONE OMOGENEE D1
  • industriale ed artigianale d’interesse di interesse regionale

    RETRO DI VIA MALIGNANI

    € 10,00

    RESTO DEL TERRITORIO COMUNALE

    € 20,00

  • ZONA OMOGENEA D3
  • Insediamenti industriali ed artigianali singoli esistenti

    TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

    € 15,00

  • ZONA OMOGENEA D4
  • Attività estrattive, ad esclusione di quelle esaurite

    TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

    € 10,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Con delibera del C.C. n. 32 del 30.11.2009 2009 sono stati introdotti i valori minimi per le nuove aree in zona omogenea D1.H e zona omogenea H2:

    • ZONA OMOGENEA D1.H

    Mista industriale, artigianale e commerciale

    TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

    € 13,50

    • ZONA OMOGENEA H2

    Insediamenti commerciali, ricettivi e servizi vari.

    TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

    € 15,00

    RIDUZIONI:Sui valori minimi sopra riportati, vengono riconosciute le seguenti RIDUZIONI:

    - riduzione nella misura dell’80% se la conformazione del fondo impedisce l’edificazione in base ai parametri urbanistici;

    - riduzione nella misura del 30% se solo lo limita.

    Il riconoscimento delle riduzioni non è applicabile nel caso in cui particelle catastali distinte, le quali singolarmente possono godere della riduzione, sono confinati ed appartenenti ad un unico proprietario. Due particelle catastali distinte, confinanti ed appartenenti allo stesso proprietario, vengono considerate come un’area fabbricabile unica e su tale area si provvede a calcolare l’eventuale riduzione.

    "PROGETTI PREMARIACCO"PROGETTO "A"

    La Commissione dopo attenta analisi tecnica, verificate le tabelle ed i parametri indicati nel vigente strumento Urbanistico è giunta alla seguente conclusione.

    Non è corretto considerare in questo caso, tutta la superficie inclusa nel Progetto Premariacco come imponibile I.C.I. poiché tutte le nuove costruzioni e gli ampliamenti ricadono su mappali attualmente pertinenze dei fabbricati esistenti ad esclusione del lotto su cui ricade l’albergo. La loro rendita, come prassi, include di fatto già il valore dell’area su cui esso giace.

    All’unanimità, la Commissione attribuisce all’area di cui sopra un valore pari a 8,00 €/mq. paragonandola ad una B1.0 in zona periferica e non convenzionata.

    PROGETTO "C1 e C2"

    Poiché trattasi di fabbricati di proprietà non esenti dall’obbligo di versamento di tributo, (ad es. Aziende agricole, coltivatori diretti ecc..), analizzato il progetto, si è potuto riscontrare una analogia edificatoria, di indice e di destinazione d’uso, simile ad una zona B2 per un valore ad unità pari a € 29,00/mq. La superficie imponibile si limita a 780 + 840 mq, non include quindi lotti a destinazione agricola.

    PROGETTI "D", "E", "F", "I1 e I2", "M"

    Non vengono considerati in quanto esenti perché riguardanti Aziende Agricole (non soggette a versamento I.C.I.), e progetti di miglioramento boschivo e morfologico.

    PROGETTO "L" Non introdotto ed approvato

    PROGETTO "P"

    Trattasi di fatto di una lottizzazione mista residenziale e commerciale le cui aree, depurate dalle superfici in cessione all’Amministrazione Pubblica (strade, parchi, ecc..) sono di fatto paragonabili ad una zona C convenzionata. La convenzione infatti è stata appena sottoscritta dalle parti. La depurazione delle aree, in base alle norme indicate dal P.R.G.C., consentono di arrivare ad una superficie netta imponibile di 59.791 mq. Così ottenuta:

    dalla somma di 85.560 mq, sono stati detratti 27.778 mq (urbanizzazione primaria).

    La sommatoria delle diverse tipologie di aree edificabili indicate nel Progetto Premariacco, consente una maggiore superficie di 2009 mq calcolata in base al rapporto di abitanti previsti. La superficie complessiva risulta quindi di 59.791 mq al valore di 26,00 €/mq.

    PROGETTO "MICRI" Non introdotto

    PROGETTO "Q"

    Zona dedicata alla realizzazione di fabbricato ad uso artigianale. I lotti hanno una superficie pari a mq 3.580 assimilabile alla zona Artigianale. Il rapporto di copertura consente un’edificazione pari a 1/3 di quella Artigianale. Il valore viene fissato in 5,00 €/mq.

    GLI ADEMPIMENTI ICI: QUANDO E COME

    • Versamenti

    ENTRO IL 16 GIUGNO:

    VERSAMENTO ACCONTO:

    50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

    ENTRO IL 16 DICEMBRE:

    VERSAMENTO SALDO: rimanente dell'importo dovuto.

    Il contribuente può in ogni caso versare l'intera imposta dovuta entro il 16 giugno.

    Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se l’importo è uguale o maggiore a 50 centesimi.

    I versamenti inferiori a € 5,00 non sono dovuti. Qualora l’acconto dovuto fosse inferiore a € 5,00, ma l’imposta annua superiore a tale cifra, l’intero importo deve essere versato entro il 16 dicembre.

    I versamenti devono essere effettuati tramite apposito bollettino postale sul c/c postale n. 26651364 intestato a COMUNE DI PREMARIACCO - SERVIZIO TESORERIA - I.C.I.Il pagamento può essere effettuato presso gli uffici postali oppure, senza applicazione di commissioni, presso la Tesoreria Comunale, Banca di Cividale, filiale di Premariacco.

    I versamenti possono essere inoltre effettuati con modello F24, utilizzando eventuali crediti d’imposta.

     

    • Dichiarazioni

    TERMINE: ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

    DICHIARAZIONE PER VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 2009: le dichiarazioni devono essere presentate sul modello approvato annualmente dal Ministero delle Finanze, disponibile gratuitamente presso l'Ufficio Tributi.

    Le variazioni da comunicare riguardano esclusivamente i casi indicati all’art. 10 bis del regolamento ICI, per i quali il Comune non è in grado di ottenere i dati necessari per il riscontro dei versamenti esclusivamente in base alle comunicazioni telematiche provenienti dall’Agenzia del Territorio:

    1. compravendita o variazione del valore di aree fabbricabili;
    2. variazioni di immobili di interesse storico-artistico, di immobili inagibili o inabitabili, esenti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 504/92, di terrreni che godono di riduzione di imposta ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 504/92;
    3. sottoscrizione o cessazione di contratti di leasing immobiliare;
    4. compravendite di immobili rogati da pubblici ufficiali diversi dai notai;
    5. immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa;
    6. variazione delle caratteristiche degli immobili (esempio: terreno agricolo che è diventato edificabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato; area divenuta fabbricabile in seguito alla demolizione del fabbricato);
    7. contabilizzazione dei costi aggiuntivi per i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e non iscritti in catasto;
    8. costituzione/estinzione sugli immobili del diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del codice civile;
    9. immobili che hanno perso o acquisito le caratteristiche di ruralità ai fini dell’applicazione dell’imposta;
    10. altri casi in cui sussitano elementi rilevanti ai fini dell’imposta non rilevabili dalle comunicazione di cui all’art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997.

     

    Per ogni ulteriore informazione o chiarimento:

    UFFICIO TRIBUTI: Via Fiore dei Liberi, 23 - 33040 PREMARIACCO (UD)

    Aperto al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30,

    lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 18.00.

    TEL.: 0432 729009 - FAX: 0432 729072

    e-mail: tributi@com-premariacco.regione.fvg.it