PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Con delibere del Consiglio Comunale n° 32 del 29/09/2010 le aliquote determinate per l'anno 2007 e già confermate per gli anni 2008, 2009 e 2010 sono state confermate anche per l'esercizio 2011. 

Delibera del Consiglio Comunale n° 4 del 19/02/2007

omissis

DELIBERA

1. di fare propria la premessa narrativa del presente atto;

2. di confermare anche per il 2007 le seguenti aliquote ICI, già approvate con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.02.2004:

- per l'abitazione principale e sue pertinenze al 4 per mille;

- per tutti i restanti immobili 7 per mille;

- per le abitazioni diverse da quella principale e relative pertinenze concesse in locazione ed adibite ad uso di abitazione principale al 5 per mille.

3. di dare atto che al fine di avvalersi dell'aliquota agevolata al 5 per mille, come già stabilito con la deliberazione citata al punto n. 2, sarà necessario presentare entro il 30 aprile dell'anno di riferimento apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del 445/2000, comprovante la regolare concessione in locazione dell'immobile e relative pertinenze ad uso abitazione principale;

4. di confermare anche per il 2007 le seguenti detrazioni ICI determinate con deliberazione di C.C. n. 3 del 14.02.2003 e riconfermate con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.02.2004:

- La detrazione per abitazione principale e per le pertinenze della stessa viene definita nell'importo di € 130,00 per tutti gli edifici comunque classificati nelle categorie catastali, indistintamente rispetto ai nuclei familiari che negli stessi risiedono;

- La detrazione per gli edifici occupati da persone sole con godimento del solo reddito di pensione non superiore ad annui € 6.713,94 oltre al reddito dellasola abitazione principale, o da due persone con godimento di soli redditi da pensione non superiori ciascuno al minimo INPS oltre al reddito della sola abitazione principale, viene definita nella somma si € 155,00

- La detrazione per abitazione principale è determinata nella misura di € 206,58 per gli edifici posseduti da soggetti aventi i seguenti requisiti:

    1. il cui nucleo familiare sia composto da persone di età inferiore ai 35 anni;

    2. nel cui nucleo familiare sia certificabile, dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi dell'art.4 della Legge 104/1992, la presenza di un portatore di handicap. 

omissis

COMUNE DI ENEMONZO (UDINE)

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - ANNO 2011 

INFORMAZIONI PARTICOLARI

 

¨  ALIQUOTE: (non variate rispetto al 2010)

- 7 aliquota ordinaria;  4 per abitazione principale e sue pertinenze;  5 per abitazione e sue pertinenze concessa in locazione ed adibita ad abitazione principale.

¨  ESENZIONE: Immobili elencati all’art. 7 del D.Lgs. 504/92. Fabbricati adibiti ad abitazione principale di seguito indicati, con esclusione degli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9):

a)     abitazione posseduta dal soggetto passivo dimorante;

b)     la casa coniugale non assegnata al soggetto passivo purché non proprietario o titolare di altro diritto reale su altro alloggio disponibile ubicato nel Comune;

c)     unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER;

d)     abitazione concessa in comodato d’uso a parenti fino al secondo grado, limitatamente al periodo di effettiva residenza nell’immobile;

e)     abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (occupata a qualunque titolo);

Parti integranti dell’abitazione principale sono le sue pertinenze.

¨  DETRAZIONE: € 130,00, elevabile a € 155,00 (per immobili occupati da una sola persona con solo reddito di pensione non superiore ad annui € 6.713,94 oltre al reddito della sola abitazione principale, oppure occupati da due persone con godimento di soli redditi di pensione non superiori ciascuno al minimo INPS oltre al reddito della sola abitazione principale) ed a € 206,58 (per alloggi posseduti da soggetti il cui nucleo familiare sia composto da persone di età inferiore a 35 anni, oppure, nel cui nucleo familiare sia certificabile la presenza di un portatore di handicap),  per gli immobili di seguito indicati:

a)     Fabbricati adibiti ad abitazione principale (descritti alla voce ESENZIONE) di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);

b)     abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica indipendentemente dalla quota di possesso.

¨  RIDUZIONE: del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

¨  TERRENI AGRICOLI: esenti.

¨  TERRENI EDIFICABILI: Verificare se i terreni di proprietà ricadono in zona edificabile. L’imposta va calcolata sul valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2011.

¨  VERSAMENTI: arrotondati all’euro e per importi superiori a € 5,00 devono essere effettuati con bollettino di c/c postale n° 88626668 intestato a: Equitalia F.V.G. S.p.A – Enemonzo-UD-ICI o direttamente presso gli sportelli di Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A. con carta di credito, oppure tramite Mod. F24.

Il contribuente che effettua versamenti anche per i contitolari deve comunicare al Comune per chi e per cosa versa.

¨  VARIAZIONI: il contribuente dovrà inoltrare al Comune la dichiarazione di variazione su modello ministeriale entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2011 solo nel caso in cui le variazioni non siano rilevabili dai dati catastali.

                                                                                                                                                        

IMPORTANTE: L’istanza di accatastamento o variazione dei fabbricati deve essere presentata all’Agenzia del Territorio di Udine entro 30 giorni decorrenti: per le nuove costruzioni, dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati; per le variazioni, dal momento in cui esse si sono verificate.

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Fiscale della Comunità Montana della Carnia - ufficio di Tolmezzo - Tel. 0433.487711, dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00.