OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili – (ICI) – Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2007.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

TENUTO CONTO che annualmente deve essere stabilita l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), istituita con D.Lgs. 504/92, valendo, in assenza, la percentuale minima fissata dalla Legge;

CONSIDERATO che per la suddetta imposta la Legge 23.12.1996 n. 662 ha dato la possibilità agli Enti  Locali di introdurre una diversa regolamentazione sia per quanto riguarda l’aliquota che per le detrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 183 del 13.12.2005 con la quale:

·         Venivano confermate per l’anno 2006 le aliquote dell’imposta già approvate con deliberazione di C.C.  n° 2 del 17.02.2004;

·         Venivano confermate per l’anno 2006 le detrazioni dell’imposta già determinate con deliberazione C.C. n. 3 del 14.02.2003 e riconfermate con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.02.2004;

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2007 le aliquote e le detrazioni come sopra approvate;

RAVVISATA l’urgenza di procedere in merito;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il comma 19 dell’art. 1 della Legge Regionale 21/2003;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

Con  voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

 

 

DELIBERA

 

  1. di fare propria la premessa narrativa del presente atto;
  2. di confermare anche per il 2007 le seguenti aliquote ICI, già approvate con Deliberazione di C.C. n. 2 del 17.02.2004:

 

  1. di dare atto che al fine di avvalersi dell’aliquota agevolata al 5 per mille, come già stabilito con la deliberazione citata al punto n. 2, sarà necessario presentare entro il 30 aprile dell’anno di riferimento apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47 del 445/2000, comprovante  la regolare concessione in locazione dell’immobile e relative pertinenze ad uso abitazione principale;
  2. di confermare anche per il 2007 le seguenti detrazioni ICI determinate con deliberazione di C.C. n. 3 del 14.02.2003 e riconfermate con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.02.2004:

 

·         La detrazione per l’abitazione principale e per le pertinenze della stessa viene definita nell’importo di €. 130,00 per tutti gli edifici comunque classificati nelle categorie catastali, indistintamente rispetto ai nuclei familiari che negli stessi risiedono;

·         La detrazione per gli edifici occupati da persone sole con godimento del solo reddito di pensione non superiore ad annui €. 6.713,94 oltre al reddito della sola abitazione principale, o da due persone con godimento di soli redditi da pensione non superiori ciascuno al minimo INPS oltre al reddito della sola abitazione principale,viene definita nella somma di €. 155,00;

·          La detrazione per l’abitazione principale è determinata  nella misura di €. 206,58 per gli edifici posseduti da soggetti aventi i seguenti requisiti:

1.       il cui nucleo familiare sia composto da persone di età inferiore ai 35 anni;

2.       nel cui nucleo familiare sia certificabile, dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi dell’art. 4 della Legge 104/1992, la presenza di un portatore di handicap;

 

 

     5.    di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio per le determinazioni e gli atti di competenza.

 

 

 

            Di dichiarare, con votazione resa ugualmente all’unanimità nelle forme di legge e constatata l’urgenza di provvedere,  il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1- comma 19 - della L.R. 21/2003.