OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2006.
LA GIUNTA COMUNALE
TENUTO CONTO che annualmente deve essere stabilita l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), istituita con D. Lgs. 504/92, valendo, in assenza, la percentuale minima fissata dalla Legge;
CONSIDERATO che per la suddetta imposta
RICHIAMATA
Ø venivano confermate per l’anno 2005 le aliquote dell’imposta già approvate con Deliberazione di C.C. n° 2 del 17.02.2004;
Ø venivano confermate per l’anno 2005 le detrazioni dell’imposta già determinate con Deliberazione di C.C. n° 3 del 14.02.2003 e riconfermate con Deliberazione di C.C. n° 2 del 17.02.2004;
RITENUTO di confermare anche per l’anno 2006 le aliquote e le detrazioni come sopra approvate;
RAVVISATA l’urgenza di procedere in merito;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il comma 19 dell’art.1 della Legge Regionale 21/2003;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi
1. Di fare propria la premessa narrativa del presente atto.
2. Di riconfermare anche per il 2006 le seguenti aliquote ICI, già approvate con Deliberazione di C.C. n° 2 del 17.02.2004:
Ø per l’abitazione principale e sue pertinenze al 4 per mille;
Ø per tutti i restanti immobili al 7 per mille;
Ø per le abitazioni diverse da quella principale e relative pertinenze concesse in locazione ed adibite ad uso abitazione principale al 5 per mille.
3. Di dare atto che al fine di avvalersi dell’aliquota agevolata al 5 per mille, come già stabilito con
4. Di riconfermare anche per il 2006 le seguenti detrazioni ICI determinate con Deliberazione di C.C. n° 3 del 14.02.2003 e riconfermate con Deliberazione di C.C. n° 2 del 17.02.2004:
Ø la detrazione per l’abitazione principale e per le dipendenze della stessa viene definita nell’importo di € 130.00 per tutti gli edifici comunque classificati nelle categorie catastali, indistintamente rispetto ai nuclei familiari che negli stessi risiedono;
Ø la detrazione per gli edifici occupati da persone sole con godimento del solo reddito di pensione non superiore ad annui € 6.713.94 oltre al reddito della sola abitazione principale, o da due persone con godimento di soli redditi da pensione non superiori ciascuno al minimo INPS oltre al reddito della sola abitazione principale, viene definita nella somma di € 155.00;
Ø la detrazione per l’abitazione principale è determinata nella misura di € 206.58 per gli edifici posseduti da soggetti aventi i seguenti requisiti:
a. il cui nucleo familiare sia composto da persone di età inferiore ai 35 anni;
b. nel cui nucleo familiare sia certificabile, dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi dell’art. 4 della L. 104/1992, la presenza di un portatore di handicap;
5. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio per le determinazioni e gli atti di competenza.
Con separata votazione e con voti unanimi, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. n. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003.