OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili - determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2005.
VISTO che annualmente deve essere stabilita l’aliquota dell’ICI istituita con il D.Lgs. 504/92 valendo, in assenza, la percentuale minima fissata dalla legge;
RILEVATO che per la suddetta imposta la legge 662 del 23.12.1996 ha dato la possibilità agli Enti locali di una diversa regolamentazione sia per quanto riguarda l’aliquota che per le detrazioni;
RICHIAMATA la delibera consiliare n.2 del 17.2.2004 con la quale:
Ø Venivano confermate per l’anno 2004 le aliquote ICI determinate con delibera giuntale n.10/2003;
Ø Venivano confermate per l’anno 2004 le detrazioni approvate con delibera consiliare n.3 del 14.2.2003;
Ø Veniva istituita un’aliquota agevolata per 5 per mille da applicare alle abitazioni diverse da quella principale e relative pertinenze concesse in locazione ed adibite ad uso abitazione principale;
RITENUTO di confermare anche per l’anno 2005 le aliquote e le detrazioni come sopra approvate;
Acquisito il parere tecnico reso ai sensi dell’art. 49 e del D. Lgs 267/2000;
Con voti unanimi,
1. di fare propria la premessa narrativa del presente atto;
2. di riconfermare per il 2005 le seguenti aliquote ICI già approvate con atto consiliare n.2 del 17.2.2004:
Ø per l’abitazione principale e sue pertinenze al 4 per mille;
Ø per tutti i restanti immobili al 7 per mille;
Ø per le abitazioni diverse da quella principale e relative pertinenze concesse in locazione ed adibite ad uso abitazione principale al 5 per mille;
3. di dare atto che al fine di avvalersi dell’aliquota agevolata al 5 per mille, come già stabilito con l’atto consiliare citato al punto 2., sarà necessario presentare entro il 30 aprile dell’anno di riferimento apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47 del 445/2000, comprovante la regolare concessione in locazione dell’immobile e relative pertinenze ad uso abitazione principale;
4. di riconfermare per il 2005 le seguenti detrazioni ICI determinate con atto consiliare n. 3/2003 e riconfermate con atto consiliare n.2/2004:
Ø la detrazione per l’abitazione principale e per le dipendenze della stessa viene definita nell’importo di € 130,00 per tutti gli edifici comunque classificati nelle categorie catastali, indistintamente rispetto ai nuclei familiari che negli stessi risiedono;
Ø la detrazione per gli edifici occupati da persone sole con godimento del solo reddito di pensione non superiore ad annui € 6.713,94 oltre al reddito della sola abitazione principale, o da due persone con godimento di soli redditi da pensione non superiori ciascuno al minimo INPS oltre al reddito della sola abitazione principale, viene definita nella somma di € 155,00;
Ø la detrazione per l’abitazione principale è determinata nella misura di € 206,58 per gli edifici posseduti da soggetti aventi i seguenti requisiti:
i. il cui nucleo familiare sia composto da persone di età inferiore ai 35 anni;
i. nel cui nucleo familiare sia certificabile, dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi dell’art. 4 della L. 104/1992, la presenza di un portatore di handicap.
Con separata votazione e all’unanimità il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21/2003.-