Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 17.02.2011

                                                                       

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I.

                   DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  D’IMPOSTA ANNO 2011.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, che ha istituito, a decorrere dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;

 

VISTO in particolare l’art.6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo sopra citato, come da ultimo modificato dall’art.1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007) che attribuisce al Consiglio comunale la competenza alla determinazione delle aliquote I.C.I.;

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007 sopra citata, gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

PRESO ATTO che per l’anno 2011, in applicazione di quanto disposto dall’art.44, comma 1, della Legge Regionale 9 gennaio 2006 n.1, gli enti locali della Regione Friuli- Venezia Giulia devono deliberare il bilancio di previsione entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (approvato, per il 2011, il 29.12.2010 con L.R. n.23 e pubblicato sul B.U.R. in data 05.01.2011);

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 22.02.2010, immediatamente esecutiva, con la quale si fissava l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2010 nella misura del 5 per mille (cinque per mille) e si stabiliva altresì un’aliquota ridotta pari all’uno per mille per gli immobili di cui all’art.2, comma 4, del regolamento comunale vigente per l’applicazione dell’I.C.I.;

 

RILEVATO che nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Bilancio Triennale 2011-2013 in approvazione, coerentemente i dati riportano la scelta di mantenere invariata l’aliquota dell’imposta in oggetto e la detrazione per l’unità abitativa adibita ad abitazione principale;

 

RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2011 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili esistente nonché l’importo della detrazione per l’abitazione principale, spettante alle unità immobiliari escluse dall’esenzione I.C.I. introdotta dal D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, in L.24 luglio 2008, n.126;

 

CONSIDERATA infine l’opportunità di adottare anche per l’anno 2011 un’aliquota ridotta per  favorire gli interventi  di recupero edilizio di unità immobiliari disabitate site nel centro storico del capoluogo o delle frazioni, dando così maggior lustro architettonico al Comune;

 

D E L I B E R A

 

1)   di determinare per l’anno 2011 l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille (cinque per mille);

 

2) di stabilire per l’anno 2011 un’aliquota ridotta nella misura dell’1 per mille (uno per mille) sugli immobili soggetti ad interventi sul patrimonio edilizio esistente non abitati alla data del 01.01.2011, finalizzati ad una destinazione ad uso residenziale. Tali interventi sono quelli individuati dall’art.3, comma 1, lettere b), c), d), e comma 2, del D.P.R. 06 giugno 2001, n.380 e successive modificazioni ed integrazioni, purchè l’immobile o gli immobili interessati ricadano in zona urbanistica “A” ai sensi del vigente Piano Regolatore Generale Comunale. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi  per la durata di cinque anni dalla fine dei lavori;

 

3) di confermare in Euro 103,29.= (Euro centrotre e ventinove centesimi) la detrazione per abitazione principale spettante alle unità immobiliari escluse dall’esenzione I.C.I. introdotta dal D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, in L.24 luglio 2008, n.126.

 

4) di disporre che il presente atto venga pubblicato sull’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.32, comma 1, della L.18.06.2009 n.69.