DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 22.02.2010

                                                                                                                                                                                                                

Oggetto:   IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE D’IMPOSTA  ANNO 2010.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, che ha istituito, a decorrere dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;

 

VISTO in particolare l’art.6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo sopra citato, come da ultimo modificato dall’art.1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007) che attribuisce al Consiglio comunale la competenza alla determinazione delle aliquote I.C.I.;

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007 sopra citata, gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

PRESO ATTO che per l’anno 2010, in applicazione di quanto disposto dall’art.44, comma 1, della Legge Regionale 9 gennaio 2006 n.1,come da ultimo modificato dall’art.11, comma 20, della Legge Regionale Finanziaria per l’anno 2010 approvata il 18.12.2009, gli enti locali della Regione Friuli- Venezia Giulia devono deliberare il bilancio di previsione entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (quindi  21 febbraio 2010);

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.6 del 16.02.2009, immediatamente esecutiva, con la quale si fissava l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2009 nella misura del 5 per mille (cinque per mille) e si stabiliva altresì un’aliquota ridotta pari all’uno per mille per gli immobili di cui all’art.2, comma 4, del regolamento comunale vigente per l’applicazione dell’I.C.I.;

 

RILEVATO che nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Bilancio Triennale 2010-2012 in approvazione, coerentemente i dati riportano la scelta di mantenere invariata l’aliquota dell’imposta in oggetto e la detrazione per l’unità abitativa adibita ad abitazione principale;

 

RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2010 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili esistente nonché l’importo della detrazione per l’abitazione principale, spettante alle unità immobiliari escluse dall’esenzione I.C.I. introdotta dal D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, in L.24 luglio 2008, n.126;

 

Con la seguente votazione:

Presenti n. 16, assenti n. 1 (Brancaleon).

Con votazione favorevole unanime, resa in forma palese,

 

DELIBERA

 

1)   di determinare per l’anno 2010 l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille (cinque per mille);

 

2) di confermare in Euro 103,29.= (Euro centrotre e ventinove centesimi) la detrazione per abitazione principale spettante alle unità immobiliari escluse dall’esenzione I.C.I. introdotta dal D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, in L.24 luglio 2008, n.126;

 

3)   di confermare l'aliquota ridotta dell'1 per mille per gli immobili di cui all'art 2, comma 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI;

 

4)   di integrare il dispositivo della deliberazione di consiglio comunale n. 71/2002 “Determinazione dei valori dei terreni edificabili ai fini dell'applicazione dell'ICI per l'anno 2003” come segue: ZONA G Aree non edificabili – valore di riferimento ricompreso tra 3 a 6 euro al mq..