COMUNE DI FAEDIS

 

ALIQUOTA PRINCIPALE

7 per mille

ALIQUOTA RIDOTTA (vedi nota)

4 per mille

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

€ 103,30

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE sita nelle località di Pedrosa, Clap, Valle, Canebola, Farcadizze, Costalunga, Costapiana, Gradischiutta

 

€ 129,00

E' da intendersi abitazione principale il fabbricato che rientra nei seguenti casi:

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo il quale ha la residenza anagrafica nella stessa; nel caso sia residente all'estero, deve essere iscritto all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero e l'abitazione stessa deve essere l'unica di sua proprietà in Italia;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa i quali hanno la residenza anagrafica nella stessa;

c) alloggio regolarmente assegnato dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale, dalla data di assegnazione dell'immobile;

d) abitazione locata o concessa in comodato con contratto registrato a persona fisica la quale ha la residenza anagrafica nella stessa;

e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino secondo grado) i quali hanno la residenza anagrafica nella stessa;

f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata, anche saltuariamente, da altra persona.

2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

aliquota ridotta per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d), e) ed f), se deliberata dal comune ai sensi dell'art. 4 del D.L. 08.08.1996, n. 437, convertito con L. 24.10.1996, n. 556;

detrazione d'imposta, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), e) ed f); si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo.

3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

4. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto.

5. In caso di concessione dell’abitazione in uso gratuito ai parenti di cui alla lettera e) del 1 comma del presente articolo, il comodante ed il comodatario sono tenuti a presentazione una dichiarazione di comodato all’Ufficio Tributi.

 

I COMUNI INVIANO AI CONTRIBUENTI I BOLLETTINI ICI COMPILATI ANCHE NELL'IMPORTO.