IL CONSIGLIO COMUNALE

 

ESAMINATA la proposta di deliberazione n. 14/2008 in ordine alla quale sono stati espressi i seguenti pareri:


- Il Responsabile del Servizio Contabile-Amministrativo, dott. Eldi Candido, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio  / dott. Eldi Candido         ………………………………

 

 

Vista la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l'istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

Visto il decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del D.L. 8.8.1996 n. 437, convertito con modificazioni con L. 24.10.1996 n. 556;

Visti gli artt. 52, 58 e 59 del Decr. Leg.vo n. 446 del  15.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina la suddetta imposta;

Rilevato che ai sensi dell’art. 1, comma 156 della L.  27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), le aliquote Ici devono essere deliberate dal Consiglio Comunale;

Richiamata la propria deliberazione n. 161 del 29.12.2006, con la quale venivano determinate come segue le aliquote ICI e la relativa detrazione per l'anno 2007:

·         4 per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale

·         6 per mille per altri immobili diversi dall’abitazione principale

·         detrazione per l’abitazione principale Euro 103,29

Visto lo schema di Bilancio di Previsione 2008 e le relative relazioni;

Atteso che, grazie all’opera di risanamento e riorganizzazione del Comune effettuata nei tre anni e mezzo passati ed al previsto aumento di alcune entrate proprie (vedi quelle derivanti dalle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada), sussistono le condizioni per ridurre l’aliquota ordinaria ICI dal 6 al 5 per mille a partire dal 2008 e che è possibile mantenere detta riduzione fino al 2010 anche per beneficiare (nel 2010) del contributo straordinario regionale, pari ad una annualità del minor introito conseguente a tale riduzione, così come previsto dalla “Legge Finanziaria regionale 2008”;

Ritenuto pertanto di modificare in tal senso l’aliquota ordinaria ICI per l’anno 2008;

Visto il nuovo regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con propria precedente deliberazioni n.  11  di data odierna;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 1 della L.R. n. 21/2003;

 Visto lo Statuto Comunale;

Udita la relazione del Sindaco;

 

Interviene il consigliere Cimolino affermando che lui avrebbe aumentato le agevolazioni sulla prima casa per indurre i contribuenti a vendere i terreni inedificati e le seconde case.

Il Sindaco risponde che le obiezioni del consigliere Cimolino sono come al solito generiche. Fa presente che tale proposta è priva di senso perché, a seguito dell’introduzione delle nuove agevolazioni introdotte per quest’anno dallo Stato, la gran parte delle abitazioni principali non pagheranno l’ICI.  Ricorda in particolare che si è pensato di ridurre l’aliquota ordinaria ICI perchè nel corso del 2005 erano stati incrementati i valori delle aree edificabili. Ipotizza per il futuro una possibile riduzione dell’addizionale IRPEF qualora le entrate del comune si mantengano su buoni livelli.

 

Con voto palese unanime,

D E L I B E R A

 

 

 

  1. Di approvare come segue le aliquote e la detrazione  ICI  per l’anno 2008:

·        4 per mille l’aliquota per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Dignano ed in tutti i casi riportati all’art. 3 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

·        5 per mille l’aliquota riferita a tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale di cui al punto precedente;

·        di applicare per i beni immobili le normali riduzioni e detrazioni (euro 103,00 per la prima casa) previste dalla legge.

 

  1. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario, ai sensi dell'art. 18, 2° comma del D.L. n. 504/92 nonché alla Direzione Centrale per la fiscalità Locale per la sua pubblicazione per estratto nella Gazzetta della Repubblica.

 

  1. Di consegnare copia della presente deliberazione al responsabile dell’Ufficio associato dei Tributi, affinchè provveda alla concreta attuazione di quanto qui contenuto, compresa l’idonea pubblicità del presente atto, ed al responsabile del servizio finanziario per debita conoscenza.

 

 

Successivamente, con ugual votazione e pari voto, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21.

 

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