VISTA la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l'istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;
VISTO il decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 4 del D.L. 8.8.1996 n. 437, convertito con modificazioni con L. 24.10.1996 n. 556;
VISTI gli artt. 52, 58 e 59 del Decr. Leg.vo n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina la suddetta imposta;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 1, comma 156 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), le aliquote Ici devono essere deliberate dal Consiglio Comunale;
DATO ATTO che il D.L 27 maggio 2008, n. 93 prevede l’esenzione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché alle ipotesi assimilate con regolamento comunale con esclusione delle abitazioni accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e delle abitazioni possedute da soggetti iscritti all’AIRE;
DATO ATTO altresì che lo stesso D.L. 93/2008 prevede che la minor imposta derivante dall’applicazione di detta norma è rimborsata ai singoli Comuni con oneri a carico del bilancio dello Stato;
VISTA la risoluzione 05/06/2008 n. 12/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con particolare riferimento alla posizione degli AIRE;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 16.02.2010, con la quale venivano determinate come segue le aliquote ICI e la detrazione per l'anno 2010:
- 5 per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale
- 5,5 per mille aliquota ordinaria
- 6 per mille per i fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze non locati, intendendosi come tali i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti o a disposizione cioè utilizzati in modo saltuario o privi di contratto di locazione;
- 1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili di interesse artistico o architettonico localizzate nei centri storici, per il periodo di 3 anni dall’inizio dei lavori;
- detrazione per l’abitazione principale Euro 103,29;
VISTO lo schema di Bilancio di Previsione 2011 e le relative relazioni;
RICORDATA la necessaria correlazione che deve sussistere tra la determinazione dell’aliquota e le previsioni di bilancio;
RILEVATO che l’art. 1 comma 123 della Legge 13 dicembre 2010 n.220 (legge di stabilità 2011) conferma la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti sino all’attuazione del federalismo fiscale;
VISTI:
- il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazioni del C.C. n. 78 del 30.12.1998, n. 2 del 18.03.1999, n. 6 del 21.02.2006, n. 49 del 26.11.2007 e n. 52 del 30.11.2010;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 1 della L.R. n. 21/2003;
- lo Statuto Comunale;
UDITO l'intervento del consigliere Giovanatto Paolo, che chiede chiarimenti circa la tempistica della sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi e ricevuti gli stessi direttamente dalla responsabile del servizio finanziario;
CON VOTI favorevoli n. 13 su n. 13 consiglieri presenti e votanti ,
d e l i b e r a
1) Di stabilire per l’anno 2011 le aliquote e la detrazione specificate come segue:
· 5 per mille l’aliquota per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, accatastata nelle categorie A1 o A8, in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di Coseano nonché per le unità immobiliari abitative possedute da soggetti iscritti all’AIRE a condizione che non risultino locate;
· 5,5 per mille l’aliquota ordinaria;
· 6 per mille per i fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze non locati, intendendosi come tali i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti o a disposizione cioè utilizzati in modo saltuario o privi di contratto di locazione;
· 1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili di interesse artistico o architettonico localizzate nei centri storici, per il periodo di 3 anni dall’inizio dei lavori;
· di applicare per gli immobili che usufruiscono dell’aliquota ridotta per abitazione principale la detrazione di Euro 103,29 prevista dalla legge.
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Centrale per la fiscalità Locale per la sua pubblicazione per estratto nella Gazzetta della Repubblica.
3) Di consegnare copia della presente deliberazione al responsabile dell’Ufficio associato dei Tributi, affinchè provveda alla concreta attuazione di quanto qui contenuto, compresa l’idonea pubblicità del presente atto ed al responsabile del servizio finanziario per debita conoscenza.
Con successiva e separata votazione e con voti favorevoli n. 13 il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successive modifiche.