VISTA la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l'istituzione e la disciplina dell�imposta comunale sugli immobili;
VISTO il decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 4 del D.L. 8.8.1996 n. 437, convertito con modificazioni con L. 24.10.1996 n. 556;
VISTI gli artt. 52, 58 e 59 del Decr. Leg.vo n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina la suddetta imposta;
RILEVATO che ai sensi dell�art. 1, comma 156 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), le aliquote Ici devono essere deliberate dal Consiglio Comunale;
DATO ATTO che il D.L 27 maggio 2008, n. 93 prevede l�esenzione per l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale nonch� alle ipotesi assimilate con regolamento comunale con esclusione delle abitazioni accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e delle abitazioni possedute da soggetti iscritti all�AIRE;
DATO ATTO altres� che lo stesso D.L. 93/2008, prevede che la minor imposta derivante dall�applicazione di detta norma � rimborsata ai singoli Comuni con oneri a carico del bilancio dello Stato;
VISTA la risoluzione 05/06/2008 n. 12/DF del Ministero dell�Economia e delle Finanze con particolare riferimento alla posizione degli AIRE;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 16.02.2009, con la quale venivano determinate come segue le aliquote ICI e la detrazione per l'anno 2009:
- 5 per mille per unit� immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale
- 5,5 per mille aliquota ordinaria
- 6 per mille per i fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze non locati, intendendosi come tali i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti o a disposizione cio� utilizzati in modo saltuario o privi di contratto di locazione;
- 1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unit� immobiliari inagibili o inabitabili di interesse artistico o architettonico localizzate nei centri storici, per il periodo di 3 anni dall�inizio dei lavori;
- detrazione per l�abitazione principale Euro 103,29
VISTO lo schema di Bilancio di Previsione 2010 e le relative relazioni;
RICORDATA la necessaria correlazione che deve sussistere tra la determinazione dell�aliquota e le previsioni di bilancio;
RILEVATO che l�art. 1 comma 7 del D.L. 93/2008 sospende il potere degli enti locali di deliberare aumenti delle aliquote fino alla definizione del nuovo patto di stabilit� interno;
VISTI:
- il vigente regolamento comunale per l�applicazione dell�imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazioni del C.C. n. 78 del 30.12.1998, n. 2 del 18.03.1999, n. 6 del 21.02.2006, e n. 49 del 26.11.2007 ;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 1 della L.R. n. 21/2003;
- lo Statuto Comunale;
UDITO il cons. Giovanatto Paolo che chiede conferma del blocco delle aliquote derivante dalla finanziaria;
CON VOTI favorevoli n. 12, su n. 12 consiglieri presenti e votanti ,
d e l i b e r a
1) Di stabilire per l�anno 2010 le aliquote e la detrazione specificate come segue:
� 5 per mille l�aliquota per l�unit� immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, accatastata nelle categorie A1 o A8, in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di Coseano nonch� per le unit� immobiliari abitative possedute da soggetti iscritti all�AIRE a condizione che non risultino locate;
� 5,5 per mille l�aliquota ordinaria;
� 6 per mille per i fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze non locati, intendendosi come tali i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti o a disposizione cio� utilizzati in modo saltuario o privi di contratto di locazione;
� 1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unit� immobiliari inagibili o inabitabili di interesse artistico o architettonico localizzate nei centri storici, per il periodo di 3 anni dall�inizio dei lavori;
� di applicare per gli immobili che usufruiscono dell�aliquota ridotta per abitazione principale la detrazione di Euro 103,29 prevista dalla legge.
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario, ai sensi dell'art. 18, 2� comma del D.L. n. 504/92 nonch� alla Direzione Centrale per la fiscalit� Locale per la sua pubblicazione per estratto nella Gazzetta della Repubblica.
3) Di consegnare copia della presente deliberazione al responsabile dell�Ufficio associato dei Tributi, affinch� provveda alla concreta attuazione di quanto qui contenuto, compresa l�idonea pubblicit� del presente atto, ed al responsabile del servizio finanziario per debita conoscenza.
Con successiva e separata votazione e con voti favorevoli n. 12 il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successive modifiche.