DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 18.02.2008

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

(entra il cons. Giovanatto portando a 12 il numero dei presenti)

 

VISTI:

- la Legge 24.12.2007  n. 244 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

- la L.R. n. 287 (Legge strumentale) e la L.R. 288 (Legge Finanziaria Regionale) approvate nella seduta del consiglio regionale del 20.12.2007;

- il decreto legislativo n. 504/1992;

 

DATO ATTO che il comma 165 della Legge 27.12.2006 n.296 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ha modificato il sopra citato decreto legislativo n. 504/1992 prevedendo che le aliquote ICI debbano essere deliberate non più dalla Giunta Comunale, bensì dal Consiglio Comunale;

 

VISTA la legge 28.12.2001, n. 448, che all'art. 27, comma 8, testualmente recita:"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante : Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19 febbraio 2007 avente ad oggetto: “Determinazione aliquote e detrazioni per Imposta Comuale sugli Immobili per l’esercizio 2007” con la quale venivano fissate le aliquote I.C.I. per l’anno 2007 nelle misure di seguito specificate:

 

            1) aliquota ordinaria al 5,5 per mille;

            2) aliquota ridotta al 5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;

3) aliquota ridotta al 6 per mille per i fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze non locati, intendendosi i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti o a disposizione cioè utilizzati in modo saltuario o privi di contratto di locazione;

4) aliquota al 1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di   unità immobiliari inagibili o inabitabili di interesse artistico o architettonico localizzate nei centri storici, per il periodo di 3 anni dall’inizio dei lavori;

 

DATO ATTO, inoltre, che con la stessa deliberazione veniva confermata nell’importo di € 103,29.= la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 5 della Legge 24.12.2007  n. 244, prevede un’ulteriore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di un importo pari al 1,33 per mille della base imponibile dell’immobile;

 

DATO ATTO che  l’art. 1 comma 7 della Legge 24.12.2007  n. 244, prevede altresì che la minor imposta che deriva dall’applicazione del comma 5 è rimborsata ai singoli Comuni con oneri a carico del bilancio dello Stato;

 

RITENUTO di confermare il predetto regime tributario anche per l’anno 2008, in quanto le esigenze di bilancio non consentono una sua riduzione;

 

CONSIDERATO che l'Amministrazione intende continuare nel perseguimento di una politica di valorizzazione del territorio in termini di  recupero del patrimonio abitativo;

 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;

 

RICORDATA la necessaria correlazione che deve sussistere tra la determinazione dell’aliquota in parola e le previsioni di bilancio;

 

VISTO l'art. 42, 2° comma, lett. f) del  D. legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2008 e le relative relazioni;

 

CONSIDERATE le risultanze contabili e le sempre crescenti istanze di miglioramento dei servizi nell’ambito territoriale;

 

PRESO ATTO del persistere delle motivazioni che hanno portato  a determinare le aliquote attualmente vigenti;

 

RITENUTO, pertanto di confermare, per l’anno 2008, le seguenti aliquote:

 

            1) aliquota ordinaria al 5,5 per mille;

            2) aliquota ridotta al 5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;

3) aliquota ridotta al 6 per mille per i fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze non locati, intendendosi i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti o a disposizione cioè utilizzati in modo saltuario o privi di contratto di locazione;

4) aliquota al 1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di   unità immobiliari inagibili o inabitabili di interesse artistico o architettonico localizzate nei centri storici, per il periodo di 3 anni dall’inizio dei lavori;

 

RITENUTO, inoltre, di confermare nell’importo di € 103,29.= la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

VISTO lo Statuto Comunale;

 

PRESO ATTO del parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

 

CON VOTI  favorevoli n. 12,

 

 

d e l i b e r a

 

1)      fissare le aliquote ICI per l’anno 2008 come di seguito specificato:

 

1) aliquota ordinaria al 5,5 per mille;

            2) aliquota ridotta al 5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;

3) aliquota ridotta al 6 per mille per i fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze non locati, intendendosi i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti o a disposizione cioè utilizzati in modo saltuario o privi di contratto di locazione;

4) aliquota al 1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di   unità immobiliari inagibili o inabitabili di interesse artistico o architettonico localizzate nei centri storici, per il periodo di 3 anni dall’inizio dei lavori;

 

I proprietari che intendono avvalersi dell’aliquota ordinaria prevista per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale dovranno far pervenire all’Ufficio Tributi copia del contratto di locazione oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante l’ubicazione dell’immobile locato, le generalità del locatario, nonchè gli estremi del contratto di locazione entro il termine previsto dal Regolamento Ici per la comunicazione delle variazioni.

 

 

2)      confermare nell’importo di € 103,29.= la detrazione base di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

3)      di incaricare il responsabile del servizio tributi di provvedere ad ogni adempimento conseguente.

 

4) di rendere la presente, con voti favorevoli n. 12 su n. 12 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, stante l’urgenza di garantire il funzionamento dei servizi e degli uffici nel rispetto degli obblighi di legge.