LA GIUNTA COMUNALE

 

 

RICHIAMATI:

- l’art. 6 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504 che disciplina la determinazione dell’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili tra un minimo del 4 ed un massimo del 7 per mille;

-  l’art. 8 dello stesso decreto, che disciplina le riduzioni e detrazioni di imposta;

 

VISTI:

- il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

- la Legge 30.12.2004, n.311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

- la circolare della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale Relazioni Internazionali e per le Autonomie Locali prot.n. 24117 del 27 dicembre 2004 che individua quale termine per l’approvazione dei bilanci da parte degli enti locali della Regione il giorno 21 febbraio 2005;

- il disegno di legge n. 99 relativo a “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria regionale 2005) approvato nella seduta del consiglio regionale del 23.12.2004 ed in corso di pubblicazione;

- la legge 28.12.2001, n.448, che all’art.27, comma 8, testualmente recita : Il comma 16 dell’art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante: Istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 9 febbraio 2004 avente ad oggetto “Imposta Comunale sugli Immobili – Conferma regime impositivo vigente per l’esercizio finanziario 2004”, con la quale venivano fissate le aliquote I.C.I. per l’anno 2004 nelle misure di seguito specificate:

 

            a) ordinaria                                              5,5 per mille (per tutti gli immobili)

            b) agevolata                                             1,0 per mille (per i proprietari che eseguono interventi  

                                                                        volti al recupero di fabbricati inagibili o inabitabili di

                                                                  interesse artistico o architettonico localizzati nei centri

                                                                  storici , per il periodo di 3 anni dall'inizio dei lavori).

 

DATO ATTO, inoltre, che con la stessa deliberazione, veniva confermata nell’importo di € 103,29.=  la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

 

RITENUTO, sulla base di quanto emerge dal progetto del Bilancio di previsione 2005, di modificare, seppure soltanto in minima parte, le aliquote dell’anno 2004 onde garantire il gettito iscritto in Bilancio e l’erogazione di servizi comunali di buona qualità;

 

RITENUTO, pertanto di adottare, per l’anno 2005, le seguenti aliquote:

 

            1) aliquota ordinaria al 5,5 per mille;

            2) aliquota ridotta al 5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;

3) aliquota al 6 per mille per i fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze non locati, intendendosi i fabbricati non adibiti ad abitazione principale  e risultanti vuoti o a disposizione cioè utilizzati in modo saltuario o privo di contratto di locazione;

4) aliquota al 1,0 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili di interesse artistico o architettonico localizzate nei centri storici, per il periodo di 3 anni dall'inizio dei lavori.

 

RITENUTO, inoltre, di confermare nell’importo di € 103,29.= la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

 

VISTO l’art. 42, 2° comma lett. f, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in materia di aliquote e tariffe tributarie;

 

VISTO lo Statuto Comunale;

 

PRESO ATTO del parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

 

ATTESA l'urgenza;

 

CON VOTI unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge,

 

D E L I B E R A

 

1)     fissare le aliquote ICI per l’anno 2005 come di seguito specificato:

 

a) aliquota ordinaria al 5,50 per mille;

            b) aliquota ridotta al 5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;

            c) aliquota al 6 per mille per i fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze non locati, intendendosi i fabbricati non adibiti ad abitazione principale  e risultanti vuoti o a disposizione cioè utilizzati in modo saltuario o privo di contratto di locazione;

d) aliquota al 1,0 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili di interesse artistico o architettonico localizzate nei centri storici, per il periodo di 3 anni dall'inizio dei lavori.

 

 

I proprietari che intendono avvalersi dell’aliquota ordinaria per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale dovranno far pervenire all’Ufficio Tributi copia del contratto di locazione oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante l’ubicazione dell’immobile locato, le generalità del locatario, nonchè gli estremi del contratto di locazione entro e non oltre 30 marzo 2005.

 

2)     confermare nell’importo di € 103,29.= la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

3)     di incaricare il responsabile del servizio tributi di provvedere ad ogni adempimento conseguente.

 

Successivamente, e con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 stante l’urgenza di garantire il funzionamento dei servizi e degli uffici nel rispetto degli obblighi di legge.