Sulla seguente proposta di deliberazione:
RICHIAMATO il D.Lgs. 30.12.1992 n.504 “Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’art.4 della Legge 23/10/1192 n.421” con con il quale è tata istituita l'imposta comunale sugli immobili;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs n.267/18.08.2000 – art.42 – leff. F che definisce le competenze dell’organo deliberante;
VISTA la delibera di G.C. N.25/20.01.1993 “Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504 – imposta comunale sugli immobili – determinazione aliquota” con cui si stabiliva l’aliquota al 4,0 per mille;
VISTA la delibera di G.C. N.73/11.02.1994 “Determinazione aliquota dell’ imposta comunale sugli immobili – Anno 1994” con cui si stabiliva l’aliquota al 4,6 per mille;
VISTO il regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione n.55/30.11.1998 e succ.mod.;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.7 del 19.01.2004, esecutiva,con la quale sono state determinate anche le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l'anno 2004;
RISCONTRATO che l’aliquota può variare da una misura minima del 4 per mille ad una massima del 7 per mille del valore degli immobili indicati nella norma citata per straordinarie esigenze di bilancio e per i Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art.25 del D.L. n.66/1989 e dell’art.16 del D.L. n.440/1992 e succ. mod.;
CONSIDERATO che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione di Bilancio di Previsione per l’esercizio 2005 al fine di consentire l’equilibrio della gestione corrente e tenuto conto della particolare situazione economica dovuta agli investimenti l’aliquuota della imposta comunale sugli immobili deve essere stabilita nella percentuale del
Ø 4,6 per mille per la prima casa
Ø 6,0 per mille per la seconda casa
Ø 7,0 per mille per i terreni edificabili
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
1 - di determinare, con riferimento alla legge ed al Regolamento comuna1e per l'applicazione dell’imposta, l’aliquota dell'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI per l'anno 2005 nelle seguenti misure:
Ø 4,6 per mille per la prima casa
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo , che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale;
Ø 6,0 per mille per la seconda casa
per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale;
Ø 7,0 per mille per i terreni edificabili
Con ulteriore votazione unanime:
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 N.21.
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