Comune di Cervignano del Friuli

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2008

(Deliberazione ICI anno 2007 G.M. n. 258/2006 confermata per l’anno 2008 ex art. 1 comma 169 L. 296/06 : “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”).

 

 

1) DI CONFERMARE per l’anno 2008 le aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 2007;

2) DI FISSARE pertanto per l’anno 2008, relativamente all’Imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote e detrazioni:

- aliquota al 5 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze, intese come le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed utilizzate in modo durevole al servizio dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- aliquota al 6,3 per mille per gli altri fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili;

- aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati e le relative pertinenze non locate, intese come le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate a servizio di tali alloggi non locati;

- aliquota al 5 per mille per gli alloggi e relative pertinenze concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni degli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998 (locazioni a canone “concordato”);

- detrazione sull’abitazione principale di Euro 103,30;

- OMISSIS;

3) DI CONSIDERARE, ai sensi del comma 56 dell’art. 3 della L. n. 662/96, come direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

 

 

 

SI RICORDA che ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 23/05/2008 le abitazioni principali e relative perinenze a partire dall’anno 2008 sono esenti dall’imposta fatta eccezione per le unità immobiliari di categoria catatstale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli) per le quali continua ad applicarsi la detrazione di 103,30 euro.