COMUNE DI RAVASCLETTO (UDINE)

 

 

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - ANNO 2011

 

INFORMATIVA

 

OGGETTO D’IMPOSTA

¨          L’imposta grava su tutti i fabbricati, compresi gli ex rurali, e sui terreni edificabili. È a carico del proprietario o del titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie e si calcola per anno solare, in rapporto alla quota di possesso o di diritto.

¨          La base imponibile, per il calcolo dell’imposta, è data dal valore dell’immobile calcolato come di seguito indicato:

- Per i fabbricati deve essere moltiplicata la rendita catastale risultante il 1o gennaio 2011, rivalutata del 5%, per: 140, per la categoria B;  100, per le categorie A-C (escluse A10 e C1); 50, per le categorie D e A10; 34, per la categoria  C1;

- Per i terreni edificabili, la base imponibile è determinata dal valore venale in comune commercio al  1o gennaio 2011.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MISURA DELL’IMPOSTA

¨  ALIQUOTE: ordinaria 5;  4 per i fabbricati già censiti al Catasto Terreni come fabbricati rurali dichiarati al Catasto Fabbricati con le categorie catastali C/6 o C/2 che non costituiscano pertinenza di alloggi tenuti a disposizione;   4,5 per le unità immobiliari accatastate con categoria A/10, C/1, C/3 e D;   7 per alloggi che non costituiscano abitazione principale e loro immobili accessori.

¨   RIDUZIONE del 50% per fabbricati fatiscenti dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, secondo precisi requisiti previsti dalla Legge e dal Regolamento comunale, a disposizione in Municipio presso l’Ufficio Ragioneria o presso il Servizio Fiscale della Comunità Montana della Carnia o sul sito evidenziato a fondo pagina.

¨  ESENZIONE: Immobili elencati all’art. 7 del D.Lgs. 504/92, terreni agricoli compresi. Fabbricati adibiti ad abitazione principale di seguito indicati, con esclusione degli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9):

a)     abitazione posseduta dal soggetto passivo dimorante;

b)     la casa coniugale non assegnata al soggetto passivo purché non proprietario o titolare di altro diritto reale su altro alloggio disponibile ubicato nel Comune;

c)     unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER;

d)     abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado, sia in linea retta che collaterale;

e)     abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in un Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Parti integranti dell’abitazione principale sono le sue pertinenze (box, garage, cantina, soffitta, ecc.), purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ancorché distintamente iscritte in Catasto, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

¨  DETRAZIONE: € 258,23 per gli immobili di seguito indicati:

a)     Fabbricati adibiti ad abitazione principale (descritti alla voce ESENZIONE) di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);

b)     abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica indipendentemente dalla quota di possesso.

¨          VERSAMENTI

¨          Entro il 16 giugno 2011 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’I.C.I., in acconto, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni del 2011.

¨          Dal 1o al 16 dicembre 2011 deve essere effettuato il versamento della seconda rata dell’I.C.I., a saldo di quanto dovuto per l’intero anno 2011 con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

¨          L’imposta complessivamente dovuta può essere versata in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2011, utilizzando un solo bollettino.

¨          I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato possono versare l’I.C.I. per l’anno 2011 in unica soluzione entro il 16 dicembre 2011, con l’applicazione degli interessi nella misura del 3%.

¨          I versamenti possono essere effettuati, con le seguenti modalità:

1.        Con carta di credito presso gli sportelli dell’Agente della riscossione (Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A.) a Tolmezzo in via Carnia Libera 1944 n° 29, 2° piano (presso la Comunità Montana);

2.        Mediante versamento su conto corrente postale n. 88632658 intestato a: EQUITALIA F.V.G. S.p.A. – RAVASCLETTO-UD-ICI;

3.        Tramite Mod. F24 presso gli sportelli di qualunque Agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali.

¨          L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro.

¨          Il versamento non è dovuto se l’imposta per l’intero anno è inferiore a € 10,00. Qualora l’importo da versare per l’intero anno sia pari o superiore a € 10,00, ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2011.

¨          I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di altri, si considerano regolarmente eseguiti. Il contitolare che esegue il versamento è invitato a comunicare al Comune l’elenco dei contitolari per i quali versa, nonché a fornire la descrizione dell’immobile oggetto del versamento.

 

VARIAZIONI

¨          Nel caso di acquisto, cessione o modificazione di soggettività passiva, da cui derivi un diverso ammontare dell’imposta dovuta per l’anno d’imposta 2011, il contribuente non dovrà presentare dichiarazione di variazione ICI quando le modifiche sono desumibili dai dati catastali,  L’obbligo di inoltrare al Comune la dichiarazione di variazione su modello ministeriale, entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2011 rimane per le modifiche non ricavabili dai dati catastali e per tutti i casi di riduzione dell’imposta (ad esempio: fabbricati in locazione finanziaria, concessioni demaniali, intestatario catastale diverso dall’attuale proprietario, fabbricati da esenti o a tassazione agevolata a tassabile, socio cooperative edilizie, diritto a esenzione o riduzione d’imposta, agevolazioni regolamentari).

 

¨          Si invitano i contribuenti a verificare se i loro terreni ricadono in zona edificabile.

 

IMPORTANTE: L’istanza di accatastamento o variazione dei fabbricati deve essere presentata all’Agenzia del Territorio di Udine entro 30 giorni: per le nuove costruzioni, dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati; per le variazioni, dal momento in cui esse si sono verificate. I fabbricati ex rurali (non gestiti da imprenditori agricoli) devono essere dichiarati al Catasto Fabbricati.

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Fiscale della Comunità Montana della Carnia – Tel. 0433.487797

 

Testo del Regolamento comunale e della delibera aliquote ICI sono disponibili sul sito: www.webifel.it

 

Il Funzionario Responsabile