OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2008
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2008 – “Indirizzi I.C.I. anno 2008”
VISTO il D.Lgs. 504/1992, che ha istituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) ed in particolare l'art. 6 che definisce le modalità di determinazione delle aliquote e dell'imposta.
VISTO l'art. 1 - comma 5 - della Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), il quale prevede che all’imposta dovuta, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a € 200,00=, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Inoltre prevede che l’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
EVIDENZIATO che la Legge 24/12/2007, n. 244 all’art. 1 – comma 6:
¨ lettera a) - prevede la possibilità di fissare, a decorrere dall’anno di imposta 2009, un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell’agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;
¨ lettera b) – Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’art. 8 – comma 2 e 2bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
RICHIAMATI:
· l’art. 1 – comma 156 della legge del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) che demanda al consiglio Comunale la determinazione delle aliquote ICI;
·la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 19/02/2007 con la quale venivano determinate le aliquote ICI e le relative detrazioni d’imposta per l’anno 2007.
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 17.12.2003, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19/02/2007;
VISTO il vigente Statuto Comunale
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000
VISTA la L.R. 21/03
PROPONE
1. di determinare le aliquote I.C.I. e la misura della detrazione per abitazione principale per l'anno 2008 nel modo seguente:
o 6 per mille: terreni agricoli
o 7 per mille: aree fabbricabili
o 5 per mille: abitazioni principali e relative pertinenze
o 6 per mille: abitazioni non principali e relative pertinenze;
o 5 per mille: fabbricati diversi dalle civili abitazioni
2. di fissare in €. 190,00= la detrazione per abitazione principale e per quelle concesse in uso gratuito a familiari fino al 2° grado, estensibile anche alle pertinenze ed agli accessori della stessa abitazione principale
3. di prendere atto che la detrazione del 1,33 per mille della base imponibile, deve intendersi applicata alla sola unità immobiliare adibita a prima casa del soggetto passivo, ovvero l’immobile in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica.
4. di prendere atto della possibilità di applicazione, a decorrere dall’anno di imposta 2009, un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento del beneficio dovranno comunque essere predeterminate con apposito regolamento.
L’Incaricato dell’Istruttoria
F.to Ascanio Grazia
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN MERITO
ALLA REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. Lgs. 267/00
F.to GLOAZZO Manuela
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IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI:
SINDACO: illustrato l’adempimento al quale il Consiglio è chiamato, apre la discussione.
Nel corso della discussione entra il Cons. Comand alle ore 19,10.
Cons. TOMASIN: chiede qual è l’orientamento per gli anni futuri ossia se l’amministrazione intende approvare delle agevolazioni.
SINDACO: ricordato che in discussione sono le aliquote del 2008, fa presente che le decisione per il futuro potranno essere assunte dopo le opportune verifiche, considerato che le ulteriori detrazioni, derivate dalla finanziaria del 2008, andrà a diminuire il numero dei contribuenti che pagheranno per la prima casa.
Quindi dispone procedersi a votazione.
PRESENTI nr. 14 VOTANTI nr. 12 ASTENUTI nr. 2 (Comand e Tomasin)
Con voti nr. 12 favorevoli, resi nei modi e forme di legge;
1. di approvare la proposta di deliberazione facendola propria a tutti gli effetti di legge;
2. di dichiarare, con 12 voti favorevoli ASTENUTI nr. 2 (Comand e Tomasin) resi con separata votazione, il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21/03 e s.m.e i.
MGL/