PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

VISTO l’art. 156 della L. 296 del 27.12.2006 che, modificando l’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 504/1992, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all’approvazione dell’aliquota ai fini dell’imposta comunale sugli immobili;

 

VISTO l’art. 62 del Regolamento Generale delle Entrate comunali che attribuisce al Consiglio Comunale la fissazione delle agevolazioni ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

RITENUTO di mantenere invariate le aliquote e le detrazioni;

 

VISTO l’art. 169 della L. 296/2006 che stabilisce che le deliberazioni relative all’approvazione delle tariffe e delle aliquote, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, purchè stabilite entro i termini di approvazione del bilancio;

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 D.L. 93/2008 così come convertito dalla L. 126/2008 sono escluse dall’imposta le abitazioni principali di cui al decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni, nonché quelle assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle con categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione di cui all’art. 8 commi 2 e 3 del  D.Lgs.  504/1992 e fissata dalla  presente deliberazione;

 

RITENUTO opportuno procedere alla determinazione dell’aliquota da applicare all’abitazione principale e della detrazione al fine sia di individuare l’imposta dovuta sugli eventuali immobili di lusso sia in quanto necessarie per determinare l’imposta applicabile a qualunque immobile che verrà trasformato nel 2009 da abitazione secondaria ad abitazione principale;

 

DATO ATTO che i comuni saranno infatti chiamati a predisporre annualmente una certificazione del minor gettito ICI legata al D.L. 93/2008;

 

SENTITO l’intervento del Consigliere Zorzini il quale illustra il contenuto della delibera, ricorda che l’ICI sulla prima casa non c’è più, a parte nel caso delle abitazioni di lusso, e spiega che per il 2009 vengono confermate aliquote e detrazioni dello scorso anno.

 

CON N. 7 voti favorevoli e N. 4 astenuti (Frappa G., Liani A., Bravin F., Guerra D.A.)

 

 

DELIBERA

 

per i motivi indicati in premessa,

 

1.      Di confermare, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni, per l’anno 2009 le seguenti aliquote ICI:

-         5 per mille per l’abitazione principale, per gli altri fabbricati e per le aree edificabili;

-         6 per mille per i terreni agricoli.

 

2.      di fissare, per l’anno 2009, la detrazione annua per abitazione principale, nella misura di € 129,11;

 

3.      Con ulteriore votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.