VISTO l’art. 156 della L. 296 del 27.12.2006 che, modificando l’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 504/1992, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all’approvazione dell’aliquota ai fini dell’imposta comunale sugli immobili;

 

VISTO l’art. 62 del Regolamento Generale delle Entrate comunali che attribuisce al Consiglio Comunale la fissazione delle agevolazioni ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

RITENUTO di mantenere invariate le aliquote e le detrazioni;

 

VISTO l’art. 169 della L. 296/2006 che stabilisce che le deliberazioni relative all’approvazione delle tariffe e delle aliquote, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, purchè stabilite entro i termini di approvazione del bilancio;

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 D.L. 93/2008 così come convertito dalla L. 126/2008 sono escluse dall’imposta le abitazioni principali di cui al decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni, nonché quelle assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle con categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione di cui all’art. 8 commi 2 e 3 del  D.Lgs.  504/1992 e fissata dalla  presente deliberazione;

 

RITENUTO opportuno procedere alla determinazione dell’aliquota da applicare all’abitazione principale e della detrazione al fine sia di individuare l’imposta dovuta sugli eventuali immobili di lusso sia in quanto necessarie per determinare l’imposta applicabile a qualunque immobile che verrà trasformato nel 2009 da abitazione secondaria ad abitazione principale;

 

DATO ATTO che i comuni saranno infatti chiamati a predisporre annualmente una certificazione del minor gettito ICI legata al D.L. 93/2008;

 

SENTITO l’intervento del Consigliere Zorzini il quale illustra il contenuto della delibera, ricorda che l’ICI sulla prima casa non c’è più, a parte nel caso delle abitazioni di lusso, e spiega che per il 2009 vengono confermate aliquote e detrazioni dello scorso anno.

 

CON N. 7 voti favorevoli e N. 4 astenuti (Frappa G., Liani A., Bravin F., Guerra D.A.)

 

 

DELIBERA

 

per i motivi indicati in premessa,

 

1.      Di confermare, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni, per l’anno 2009 le seguenti aliquote ICI:

-         5 per mille per l’abitazione principale, per gli altri fabbricati e per le aree edificabili;

-         6 per mille per i terreni agricoli.

 

2.      di fissare, per l’anno 2009, la detrazione annua per abitazione principale, nella misura di € 129,11;

 

3.      Con ulteriore votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.