Visto l’art. 1 comma 169 della L. 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007), il quale stabilisce che gli enti locali  deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Visto l’art. 44 comma 1 della L.R. 09/01/2006 n. 1, che fissa il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali del Friuli Venezia Giulia “… non oltre il termine di sessanta giorni dall’approvazione da parte del Consiglio Regionale del bilancio annuale e pluriennale della Regione.”;

 

Vista la nota della Direzione Centrale Relazioni Internazionali, Comunitarie e Autonomie Locali di data 10/01/2008 prot. n. 440, con la quale la stessa comunica che, a seguito della approvazione della Legge finanziaria regionale, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2008 è fissato al 18/02/2008;

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 19.02.2007, a, con la quale veniva stabilita per l’anno 2007 l’aliquota agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili  nella misura del 6 per mille per i terreni agricoli e del 5 per mille per le altre tipologie di immobili, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni e veniva stabilita la detrazione di € 129,00 annue per l’abitazione principale;

 

Rilevato che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, e può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro, ai sensi dell’art.6, 2° comma, del D.Lgs. n. 504/92;

 

Preso atto che l’art. 8, 3°comma, del D.Lgs. n. 504/92, come modificato dalla L. n. 662/96, prevede la possibilità di ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, oppure come stabilito dall’art. 58, 3° comma, del D.Lgs. n. 446/97, limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, l’importo della detrazione di € 103,30 può essere elevato fino a € 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

 

Richiamato altresì l’art. 1 comma 169 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007);

 

Dato atto, che ai sensi dell’art. 1 comma 156 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) l’aliquota deve essere stabilita dal Consiglio Comunale;

 

Visto il Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30.11.2004;

 

Visti il pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 della Legge 18 agosto 2000, n. 267;

 

Sentito l’intervento del Consigliere Comunale Ennio Zorzini;

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui all’allegato sub A) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

CON N. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Frappa G., Bravin F., Cassin M.), espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

1.      Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di confermare ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni, per l’anno 2008 le seguenti aliquote ICI:

-         5 per mille per l’abitazione principale, per gli altri fabbricati e per le aree edificabili;

-         6 per mille per i terreni agricoli.

 

2.      Di prendere atto e fissare, per l’anno 2008, la detrazione annua per abitazione principale, nella misura di € 129,11;

 

3.      Di dare atto che la medesima detrazione spetta nella ipotesi di equiparazione all’abitazione principale  di cui all’art. 5 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili;

 

4.      Con ulteriore votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.