OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L’ANNO 2005.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 17.01.2004, esecutiva, con la quale veniva stabilita per l’anno 2004 l’aliquota unica agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili  nella misura del 5 per mille, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni e veniva stabilita la detrazione di € 129,00 annue per l’abitazione principale;

 

Rilevato che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, e può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro, ai sensi dell’art.6, 2° comma, del D.Lgs. n. 504/92;

 

Preso atto che l’art. 8, 3°comma, del D.Lgs. n. 504/92, come modificato dalla L. n. 662/96, prevede la possibilità di ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, oppure come stabilito dall’art. 58, 3° comma, del D.Lgs. n. 446/97, limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, l’importo della detrazione di € 103,30 può essere elevato fino a € 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

 

Richiamato l’art.54, 1°comma, del D.Lgs. n. 446/97, modificato con D.Lgs. n. 56/98, il quale recita: “Le Provincie e i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;

 

Richiamato altresì l’art.53 c.16, della L. 388 del 23.12.2000;

 

Preso atto che, in base a quanto specificato nell’art. 42 comma f) del D.Lgs. n. 267/2000, spetta alla Giunta Comunale  deliberare in materia di aliquote dei tributi comunali;

 

Ritenuto, quindi, di procedere alla rideterminazione delle aliquote ICI per l’anno 2005 nonché della detrazione per abitazione principale;

 

Visto il Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30.11.2004;

 

Visti il pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 della Legge 18 agosto 2000, n. 267;

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

 

1.      Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di fissare, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni, per l’anno 2005 le seguenti aliquote ICI:

-         5 per mille per l’abitazione principale, per gli altri fabbricati e per le aree edificabili;

-         6 per mille per i terreni agricoli.

 

2.      Di prendere atto e fissare, per l’anno 2005, la detrazione annua per abitazione principale, nella misura di € 129,00;

3.      Di dare atto che la medesima detrazione spetta nella ipotesi di equiparazione all’abitazione principale  di cui all’art. 5 del Regolamento Comunale  per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili;

4.      Di rendere pubblico, mediante idoneo manifesto, quanto deliberato con la presente, in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l’applicazione in sede di definizione dell’imposta e del relativo versamento.

  1. Di dichiarare la presente con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.