Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 17.01.2004, esecutiva, con la quale veniva stabilita per l’anno 2004 l’aliquota unica agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni e veniva stabilita la detrazione di € 129,00 annue per l’abitazione principale;
Rilevato che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, e può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro, ai sensi dell’art.6, 2° comma, del D.Lgs. n. 504/92;
Preso atto che l’art. 8, 3°comma, del D.Lgs. n. 504/92, come modificato dalla L. n. 662/96, prevede la possibilità di ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, oppure come stabilito dall’art. 58, 3° comma, del D.Lgs. n. 446/97, limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, l’importo della detrazione di € 103,30 può essere elevato fino a € 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
Richiamato l’art.54, 1°comma, del D.Lgs. n. 446/97, modificato con D.Lgs. n. 56/98, il quale recita: “Le Provincie e i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;
Richiamato altresì l’art.53 c.16, della L. 388 del 23.12.2000;
Preso atto che, in base a quanto specificato nell’art. 42 comma f) del D.Lgs. n. 267/2000, spetta alla Giunta Comunale deliberare in materia di aliquote dei tributi comunali;
Ritenuto, quindi, di procedere alla rideterminazione delle aliquote ICI per l’anno 2005 nonché della detrazione per abitazione principale;
Visto il Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30.11.2004;
Visti il pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 della Legge 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di fissare, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni, per l’anno 2005 le seguenti aliquote ICI:
- 5 per mille per l’abitazione principale, per gli altri fabbricati e per le aree edificabili;
- 6 per mille per i terreni agricoli.
2. Di prendere atto e fissare, per l’anno 2005, la detrazione annua per abitazione principale, nella misura di € 129,00;
3. Di dare atto che la medesima detrazione spetta nella ipotesi di equiparazione all’abitazione principale di cui all’art. 5 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili;
4. Di rendere pubblico, mediante idoneo manifesto, quanto deliberato con la presente, in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l’applicazione in sede di definizione dell’imposta e del relativo versamento.