PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

ANNO 2011 N� 003 del Reg. Delibere

del 10 marzo 2011 

 

OGGETTO: Aliquota Imposta Comunale sugli Immobili �Anno 2011� Articolo 6, D. Lgs. 30.12.1992, n. 504

 

                                                                                 

LA P.O. RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

 

 

PREMESSO CHE:

 

-    ai sensi dell�articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cos� come modificato dall�articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la determinazione delle aliquote dell�imposta comunale sugli immobili rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;

 

-    l�art. 6, comma 1, del D. Lgs. 504/1992, stabilisce come l�Amministrazione Comunale adotti le deliberazioni che fissano la misura dell�aliquota I.C.I. per l�anno solare successivo entro la data di approvazione del bilancio di previsione;           

-    l�articolo 53 della legge n. 388/2000, nel testo sostituito dall�articolo 27 della Legge n. 488/2001, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe � stabilito entro la data fissata dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

 

CONSIDERATO CHE:

 

-    ai sensi dell�articolo 7 del regolamento comunale per l�applicazione dell�imposta comunale sugli immobili, l�aliquota dell�imposta deve essere deliberata in misura non superiore al 7 per mille e pu� essere diversificata entro tale limite nei casi previsti nello stesso articolo, cos� come disposto anche dagli articoli 6, 2� comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall�articolo 3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, dal decreto legislativo n. 539/1996 e dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e nella legge 27 dicembre 1997, n. 449;          

-    le esigenze di equilibrio del bilancio di previsione in corso di approvazione non consentono di ridurre le aliquote dell�Imposta Comunale sugli immobili gi� in vigore nell�anno 2010 anche in relazione all�aumento dei costi di funzionamento dei servizi indispensabili, ai nuovi  programmi e servizi che l�Amministrazione intende attivare e alla qualit� dei servizi che si intendono offrire alla collettivit� di Buttrio;           

-    l�art. 77 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 30 prevede la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote o maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti, eccezion fatta per gli aumenti relativi alla Tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

 

VISTO:

 

-    l�articolo 10 del Regolamento comunale per l�applicazione dell�imposta comunale sugli immobili il quale dispone che con la deliberazione che determina l�aliquota il Comune ha la facolt� di ridurre fino al 50% l�imposta dovuta per l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o in alternativa, aumentare l�importo della detrazione per l�abitazione principale per particolari situazioni di disagio economico e sociale, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

 

-    il D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con Legge 24 luglio 2008 n. 126, in ordine all�esclusione dall�imposta comunale sugli immobili dell�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

-    la varie Risoluzione del Ministero dell�economia e delle finanze di interpretazione delle norme contenute nel D.L. 27 maggio 2008, n. 93 in merito a:

  Condizioni per il riconoscimento dell�esenzione dell�abitazione principale

  Definizione di abitazione principale

  Individuazione delle pertinenze dell�abitazione principale

  Individuazione degli immobili assimilati all�abitazione principale

  Regime di esenzione dell�ex casa coniugale

  Esenzione degli immobili delle cooperative edilizie e degli immobili destinati ad abitazione degli Ater.

 

RITENUTO:

-    di confermare per l�anno 2011 le aliquote dell�Imposta comunale sugli Immobili gi� fissate per l�anno 2010 e pi� specificatamente l�aliquota ridotta del 4 per mille per l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale e l�aliquota ordinaria del 5,5 per mille;

 

-    di confermare altres� la detrazione per l�abitazione principale per l�anno 2011 in � 103,29 e l�aumento della detrazione stessa da � 103,29 a � 258,23 per i contribuenti nel cui nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici, sia presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/92;

 

VISTO lo Statuto Comunale;

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 �Testo unico delle leggi sull�ordinamento degli Enti Locali�;

 

ACQUISITI i parerei resi ai sensi dell�articolo 49 del Testo Unico in materia di Ordinamento Enti Locali (D. Lgs. N.  267/2000);

 

PROPONE

 

  1. Di dare atto che quanto esposto in premessa si intende qui integralmente riportato ed approvato;         

  2. Di approvare le aliquote dell�imposta comunale sugli immobili per l�anno 2011 nelle seguenti misure:

- Aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

- Aliquota ridotta: 4 per mille a favore di:

a)    per l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale;

b)    persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a propriet� indivisa residenti nel Comune, per l�unit� adibita ad abitazione principale, nonch� per quelle locate con contratto regolarmente registrato, esclusivamente se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza;

c)    abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza;

d)    abitazioni possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate;

e)    pertinenze delle abitazioni di cui ai punti a), b), c), d) classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se distintamente iscritte in catasto, purch� non adibite ad attivit� economiche;

  1. Di fissare per l�anno 2011, ai sensi dell�articolo 8, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 504/92, le seguenti detrazioni d�imposta relative all�abitazione principale:

a) detrazione per l�abitazione principale: � 103,29 per l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

b) detrazione per l�abitazione principale per i contribuenti nel cui nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici, sia presente un soggetto portatore di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/92: � 258,23 per l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

c) detrazione per le unit� immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado ed adibite ad abitazione principale degli stessi (il parente deve aver stabilito la propria residenza) e alle unit� immobiliari possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente: � 103,29.

  1. La detrazione di cui alla lettera a), del precedente punto 3), si estende anche alle unit� immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a propriet� indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalit�, istituiti in attuazione dell�articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonch� all� unit� immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che la stessa non risulti locata.
  2. Di stimare in � 820.000,00 il gettito complessivo dell�imposta per l�esercizio 2011.
  3. Di dare atto che con l�aumento delle detrazione per particolari situazioni di disagio economico-sociale di cui al punto 3), lettera b), della presente deliberazione, viene rispettato l�equilibrio di bilancio cos� come previsto dall�articolo 10, 4� comma, del regolamento comunale per l�applicazione dell�imposta comunale sugli immobili.
  4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell�Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali � Ufficio del federalismo fiscale � Viale Europa n. 242 � 00144 Roma EUR � per la pubblicazione sul sito del Dipartimento stesso e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell�articolo 52, 2� comma, del decreto legislativo n. 446/1997.
  5. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell�esercizio finanziario 2011 cos� come previsto dall�articolo 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARIT� TECNICA

 

            Ai sensi dell'art. 49, comma 1� del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarit� tecnica della proposta di deliberazione.

 

Comune di Buttrio, l� 08/02/2011

IL RESPONSABILE

 

F.to Rag. Mario Cassisi

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARIT� CONTABILE

 

            Ai sensi dell'art. 49, comma 1� del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarit� contabile della proposta di deliberazione.

 

 

Comune di Buttrio, l� 08/02/2011

IL RESPONSABILE

 

F.to Rag. Mario Cassisi