VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2009 N° 005 del Reg. Delibere
OGGETTO: Aliquota Imposta Comunale sugli Immobili – Anno 2009 – Articolo 6, D. Lgs. 30.12.1992, n. 504
LA P.O. RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PREMESSO CHE:
- le Leggi n. 662/1996 e n. 448/9, fissano il principio della contestualità della approvazione delle aliquote dei tributi e dell’approvazione del bilancio nonché l’articolo 53 della legge n. 388/2000, nel testo sostituito dall’articolo 27 della Legge n. 488/2001, il quale afferma che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi dell’articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;
- l’art. 6 del comma 1 del D. Lgs. 504/1992 che stabilisce come l’Amministrazione Comunale adotti le deliberazioni che fissano la misura dell’aliquota I.C.I. per l’anno solare successivo entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
CONSIDERATO CHE:
- ai sensi dell’articolo 7 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, l’aliquota dell’imposta deve essere deliberata in misura non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite nei casi previsti nello stesso articolo, così come disposto anche dagli articoli 6, 2° comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’articolo 3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, dal decreto legislativo n. 539/1996 e dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e nella legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- il nuovo sistema dei trasferimenti statali è strutturato in funzione delle esigenze di perequazione collegate al determinarsi di un considerevole aumento dell’autonomia impositiva e capacità fiscale degli Enti locali con riferimento a quote pro-capite definite in base a parametri che tengano conto delle caratteristiche territoriali, demografiche, infrastrutturali e delle situazioni economiche e sociali, per cui è importante valutare attentamente la possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti erariali;
- le esigenze di equilibrio di bilancio in corso di predisposizione non consentono di comunque riduzioni delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli immobili rispetto a quelle in vigore nell’anno 2008 anche in relazione all’aumento dei costi di funzionamento dei servizi indispensabili, ai nuovi programmi e servizi che l’Amministrazione intende attivare e all’alto livello di qualità dei servizi che si intendono offrire alla collettività di Buttrio, nonché al mancato gettito dovuto a seguito dell’esenzione ICI delle abitazioni principali;;
- l’art. 77 bis della legge 6 agosto 2008 n. 133 al comma 30 prevede la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote o maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti, eccezion fatta per gli aumenti relativi alla Tarsu;
VISTO QUANTO DISPOSTO:
- dall’articolo 10 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili il quale dispone che con la deliberazione che determina l’aliquota il Comune ha la facoltà di ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o in alternativa, aumentare l’importo della detrazione per l’abitazione principale per particolari situazioni di disagio economico e sociale, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
- dal D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con Legge 24 luglio 2008 n. 126, in ordine all’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- dalla Risoluzione Ministero dell’economia e delle finanze 5/6/2008 n. 12/DF di interpretazione al D.L. 27 maggio 2008, n. 93 in merito a:
ü Condizioni per il riconoscimento dell’esenzione dell’abitazione principale
ü Definizione di abitazione principale
ü Individuazione delle pertinenze dell’abitazione principale
ü Individuazione degli immobili assimilati all’abitazione principale
ü Regime di esenzione dell’ex casa coniugale
ü Esenzione degli immobili delle cooperative edilizie e degli immobili destinati ad abitazione degli Ater.
RITENUTO:
- di confermare per l’anno 2009 le aliquote dell’Imposta comunale sugli Immobili già fissate per l’anno 2008 e più specificatamente l’aliquota ridotta del 4 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e l’aliquota ordinaria del 5,5 per mille;
- di confermare altresì la detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2009 in € 103,29 e l’aumento della detrazione stessa da € 103,29 a € 258,23 per i contribuenti nel cui nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici, sia presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/92;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
- Aliquota ridotta: 4 per mille a favore di:
a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
b) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto regolarmente registrato, esclusivamente se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza;
c) abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza;
d) abitazioni possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate;
e) pertinenze delle abitazioni di cui ai punti a), b), c), d) classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se distintamente iscritte in catasto, purchè non adibite ad attività economiche;
a) detrazione per l’abitazione principale: € 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
b) detrazione per l’abitazione principale per i contribuenti nel cui nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici, sia presente un soggetto portatore di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/92: € 258,23 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
c) detrazione per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado ed adibite ad abitazione principale degli stessi (il parente deve aver stabilito la propria residenza) e alle unità immobiliari possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente: € 103,29.
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 22/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004;
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra esposta.
Il Responsabile dell’Ufficio Economico Finanziario
F.to Mario Cassisi
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra esposta.
Il Responsabile dell’Ufficio Economico Finanziario
F.to Mario Cassisi