Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 18 febbraio 2008

omissis.....

PROPONE

  1. Di dare atto che quanto esposto in premessa si intende qui integralmente riportato ed approvato.
  2. Di approvare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008 nelle seguenti misure:

    - Aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

    - Aliquota ridotta: 4 per mille a favore di:

    a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto regolarmente registrato, esclusivamente se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza;

    b) abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza;

    c) abitazioni possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate;

    d) pertinenze delle abitazioni di cui ai punti a), b) e c), classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se distintamente iscritte in catasto, purchè non adibite ad attività economiche;
  3. Di fissare per l’anno 2008, ai sensi dell’articolo 8, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 504/92, le seguenti detrazioni d’imposta relative all’abitazione principale:

    a) detrazione per l’abitazione principale: € 103,29 + ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (rendita catastale moltiplicata per 105), con un massimo di € 200,00. L’importo complessivo della detrazione non potrà quindi essere superiore a € 303,29; l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze;

    b) detrazione per l’abitazione principale per i contribuenti nel cui nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici, sia presente un soggetto portatore di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/92: 258,23 + ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (rendita catastale moltiplicata per 105), con un massimo di € 200,00. L’importo complessivo della detrazione non potrà quindi essere superiore a € 458,23; l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze;

    c) detrazione per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado ed adibite ad abitazione principale degli stessi (il parente deve aver stabilito la propria residenza) e alle unità immobiliari possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente: € 103,29.
  4. La detrazione di cui alla lettera a), del precedente punto 3), si estende anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché all’ unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che la stessa non risulti locata.
  5. Di stimare in € 861.100,00 il gettito complessivo dell’imposta per l’esercizio 2008.
  6. Di prendere atto che il minor gettito rispetto all’esercizio 2007, quantificabile in presunti € 106.000,00, è dovuto all’introduzione dell’ulteriore detrazione per l’abitazione principale dell’1,33 per mille, contenuta nell’articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  7. Di prendere altresì atto che la minore imposta che deriva dall’applicazione dell’ulteriore detrazione per l’abitazione principale di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 244/07, sarà rimborsata al Comune, con oneri a carico del bilancio dello Stato.
  8. Di dare atto che con l’aumento delle detrazione per particolari situazioni di disagio economico-sociale di cui al punto 3), lettera b), della presente deliberazione, viene rispettato l’equilibrio di bilancio così come previsto dall’articolo 10, 4° comma, del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.
  9. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del federalismo fiscale – Viale Europa n. 242 – 00144 Roma EUR – per la pubblicazione sul sito del Dipartimento stesso e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 52, 2° comma, del decreto legislativo n. 446/1997.
  10. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2008 così come previsto dall’articolo 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

omissis....

 

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate;

UDITA la discussione che segue:

omissis....

 

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Ballico, Balloch, Dal Bo, Marin, Tonello), astenuti nessuno su n. 16 Consiglieri presenti e votanti nei modi di legge,

 

 

DELIBERA

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.