Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13 febbraio 2007.

 

DELIBERA

 

1.      Di dare atto che quanto esposto in premessa si intende qui integralmente riportato ed approvato.  

2.      Di approvare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007 nelle seguenti misure:     
- Aliquota ordinaria: 5,5 per mille; 

- Aliquota ridotta: 4 per mille a favore di:

a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto regolarmente registrato,  esclusivamente se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza;          

b) abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza;       

c) abitazioni possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate;  

d) pertinenze delle abitazioni di cui ai punti a), b) e c), classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se distintamente iscritte in catasto, purchè non adibite ad attività economiche;    

3.      Di fissare in € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale da applicarsi ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e dell’articolo 10 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.          

4.      Di stabilire l’aumento della detrazione per l’abitazione principale da € 103,29 a € 258,23 a favore dei  contribuenti nel cui nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici, sia presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/92.

 

5.      Di confermare l’applicazione delle detrazione per l’abitazione principale di € 103,29 anche alle unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e alle unità immobiliari possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate; in nessun caso la detrazione d’imposta per ciascuna unità immobiliare potrà superare l’importo massimo stabilito.

6.      Di stimare in € 950.000,00 il gettito complessivo dell’imposta per l’esercizio 2007.    

7.      Di dare atto che con l’aumento delle detrazione per particolari situazioni di disagio economico-sociale viene rispettato l’equilibrio di bilancio così come previsto dall’articolo 10, 4° comma, del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.                    

8.      Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del federalismo fiscale – Viale Europa n. 242 – 00144 Roma EUR – per la pubblicazione sul sito del Dipartimento stesso e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 52, 2° comma, del decreto legislativo n. 446/1997.

           

Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2007 così come previsto dall’articolo 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.