Stralcio della Deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 30 gennaio 2006 avente per oggetto: "Aliquote Imposta comunale sugli Immobili anno 2006"
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote dei tributi rientra tra le competenze della Giunta comunale;
Viste le Leggi n. 662/1996 e n. 448/99 che fissano il principio della contestualità della approvazione delle aliquote dei tributi e dell’approvazione del bilancio nonché l’articolo 53 della legge n. 388/2000, nel testo sostituito dall’articolo 27 della Legge n. 488/2001, il quale afferma che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
ATTESO che ai sensi dell’art. 7 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili l’aliquota dell’imposta deve essere deliberata in misura non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite nei casi previsti nello stesso articolo, così come disposto anche dagli articoli 6, 2° comma del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, dal Decreto Legislativo n. 539/1996 e dalle nuove disposizioni introdotte dalle leggi nn. 446 e 449 del 1997;
CONSIDERATO che il nuovo sistema dei trasferimenti statali è strutturato in funzione delle esigenze di perequazione collegate al determinarsi di un considerevole aumento dell’autonomia impositiva e capacità fiscale degli Enti locali con riferimento a quote pro-capite definite in base a parametri che tengano conto delle caratteristiche territoriali, demografiche, infrastrutturali e delle situazioni economiche e sociali, per cui è importante valutare attentamente la possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti erariali;
CONSIDERATO che anche la Legge Finanziaria per l’anno 2006 introduce nuovi tagli dei trasferimenti erariali agli EE.LL. che incidono sugli assetti finanziari del Comune;
ATTESO che le esigenze di bilancio in corso di predisposizione non consentono di confermare entrambe le aliquote dell’Imposta in vigore nell’anno 2005 anche in relazione dei programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi che si intendono offrire alla collettività;
RITENUTO quindi necessario procedere con l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’Imposta comunale sugli Immobili per l’anno 2006 fissando la stessa nella misura del 5,5 per mille e lasciando invece invariata quella applicabile all’abitazione principale e ai fabbricati regolarmente locati e/o concessi in comodato ai parenti,
PRESO ATTO che con l’aumento dell’aliquota ordinaria il gettito dell’imposta verrà incrementato di circa € 60.000,00;
VISTO inoltre l’art. 10 del Regolamento comunale che riprende il disposto dell’art. 8 del D. Lgs. n. 504/1992, come sostituito dal comma 55 dell’art. 3 del D. Lgs. 662/1996, il quale dispone che con la deliberazione che determina l’aliquota il Comune ha la facoltà di ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o in alternativa, aumentare l’importo della detrazione per l’abitazione principale per particolari situazioni di disagio economico e sociale, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
RITENUTO di confermare la detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2006 in € 103,29 e l’aumento della detrazione stessa da € 103,29 a € 258,23 per i contribuenti nel cui nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici, sia presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/92;
CONFERMATO che con l’aumento della detrazione viene rispettato l’equilibrio di bilancio così come previsto dall’art. 10, 4° comma, del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso sul presente atto ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Testo Unico approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1. Di dare atto che quanto esposto in premessa si intende qui integralmente riportato ed approvato.
2. Di approvare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2006 nelle seguenti misure:
- Aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
- Aliquota ridotta: 4 per mille a favore di:
a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto regolarmente registrato, esclusivamente se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza;
b) abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza;
c) abitazioni possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate;
d) pertinenze delle abitazioni di cui ai punti a), b) e c), classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se distintamente iscritte in catasto, purchè non adibite ad attività economiche;
3. Di fissare in € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale da applicarsi ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e dell’articolo 10 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.
4. Di stabilire l’aumento della detrazione per l’abitazione principale da € 103,29 a € 258,23 a favore dei contribuenti nel cui nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici, sia presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/92.
5. Di confermare l’applicazione delle detrazione per l’abitazione principale di € 103,29 anche alle unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e alle unità immobiliari possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate; in nessun caso la detrazione d’imposta per ciascuna unità immobiliare potrà superare l’importo massimo stabilito.
6. Di stimare in € 929.000,00 il gettito complessivo dell’imposta per l’esercizio 2006.
7. Di dare atto che con l’aumento delle detrazione per particolari situazioni di disagio economico-sociale viene rispettato l’equilibrio di bilancio così come previsto dall’articolo 10, 4° comma, del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.
8. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del federalismo fiscale – Viale Europa n. 242 – 00144 Roma EUR – per la pubblicazione sul sito del Dipartimento stesso e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 52, 2° comma, del decreto legislativo n. 446/1997.