Stralcio della deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 17 gennaio 2005
 
DELIBERA
 
1.       Di dare atto che quanto esposto in premessa si intende qui integralmente riportato ed approvato.      

2.       Di approvare  le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 nelle seguenti misure:
- Aliquota ordinaria: 5 per mille;           

- Aliquota ridotta: 4 per mille a favore di:         

a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto regolarmente registrato,  esclusivamente se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza;    

b) abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza;         

c) abitazioni possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate;          

d) pertinenze delle abitazioni di cui ai punti a), b) e c), classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se distintamente iscritte in catasto, purchè non adibite ad attività economiche;  

3.       Di fissare in € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale da applicarsi ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e dell’articolo 10 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.     

4.       Di stabilire l’aumento della detrazione per l’abitazione principale da € 103,29 a € 258,23 a favore dei  contribuenti nel cui nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici, sia presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/92.
 
5.       Di confermare l’applicazione delle detrazione per l’abitazione principale di € 103,29 anche alle unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e alle unità immobiliari possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate; in nessun caso la detrazione d’imposta per ciascuna unità immobiliare potrà superare l’importo massimo stabilito.