OGGETTO: Conferma aliquote ICI anno 2011

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

    

     PREMESSO che con deliberazione del  consiglio comunale n. 2 del 09.02.2010, esecutiva ai sensi di legge, erano state determinate le aliquote e le detrazioni ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2010;

      PREMESSO che l’art. 1 comma 7 del D.L. 27.05.2008 n. 93 convertito in Legge n. 24.07.2008 n. 126 dispone: “ Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato”;

     PREMESSO che l’art. 77-bis, comma 30 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito dalla Legge 06.08.2008 n. 133 ha precisato che il blocco della pressione fiscale riguarda il triennio 2009-2011, salvo un’anticipata attuazione del federalismo fiscale e non trova applicazione in materia di Tarsu;

     PREMESSO che l’art. 1 comma 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93 convertito in Legge n. 24.07.2008 n. 126, ha escluso  dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

     RITENUTO di confermare per l’anno 2011 le aliquote I.C.I. stabilite per l’anno 2010;

     VISTO il “Regolamento Comunale per l’Applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili”, all’interno del quale si elencano le diverse tipologie di immobili per le quali può essere diversificata l’aliquota;

     VISTO il regolamento comunale di contabilità;

     VISTO il Decreto Legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

     ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

     CON VOTI unanimi espressi nei modi di Legge,

 

D E L I B E R A

 

1) DI CONFERMARE  per l’anno 2011 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

A)

ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE come indicata dall’art. 6 co. 1 del Regolamento Comunale

 

4,1 per mille

 

B)

 

ABITAZIONE LOCATA con contratto registrato a persona che la utilizza come abitazione principale e relativa pertinenza

 

 

 

4,3 per mille

 

C)

 

ABITAZIONE LOCATA E NON LOCATA non rientranti nel punto b)

 

7,0 per mille

 

D)

 

FABBRICATO ad uso diverso dall’abitazione

 

6,9 per mille

 

E)

 

AREE EDIFICABILI

 

7,0 per mille

 

F)

 

TERRENI AGRICOLI

 

7,0 per mille

 

G)

 

FABBRICATI art. 5, comma 4 del regolamento comunale (fabbricati di imprese costruiti e rimasti invenduti per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione dei lavori)

 

 

 

4,0 per mille

 

H)

 

UNITA’ IMMOBILIARI art. 5, comma 5 del regolamento comunale ( fabbricati inagibili-inabitabili in ristrutturazione, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico del centro storico o realizzo di nuove autorimesse-sottotetti per un periodo di tre anni dall’inizio lavori)

 

 

 

 

 

 

1,0 per mille

 

2) DI CONFERMARE per l’anno 2011 le seguenti detrazioni sull’Imposta Comunale sugli Immobili:

DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE di cui al decreto legislativo 504/1992, relativa all’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all’art. 6 comma 1 del vigente “Regolamento Comunale per l’Applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili” , di EURO 108,00.-

3) DI DARE ATTO che l’aliquota di cui al punto 1) lett. A) e le detrazioni vengono applicate esclusivamente ai fabbricati adibiti ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e all’abitazione posseduta a titolo di proprietà da soggetto non residente in Italia, iscritto AIRE,  a condizione che non risulti locata e che sia l’unica nel territorio nazionale.

4) DI DICHIARARE, con separata, unanime e palese votazione, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.