OGGETTO: Conferma aliquote ICI anno 2011
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 09.02.2010, esecutiva ai sensi di legge, erano state determinate le aliquote e le detrazioni ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2010;
PREMESSO che l’art. 1 comma 7 del D.L. 27.05.2008 n. 93 convertito in Legge n. 24.07.2008 n. 126 dispone: “ Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato”;
PREMESSO che l’art. 77-bis, comma 30 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito dalla Legge 06.08.2008 n. 133 ha precisato che il blocco della pressione fiscale riguarda il triennio 2009-2011, salvo un’anticipata attuazione del federalismo fiscale e non trova applicazione in materia di Tarsu;
PREMESSO che l’art. 1 comma 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93 convertito in Legge n. 24.07.2008 n. 126, ha escluso dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
RITENUTO di confermare per l’anno 2011 le aliquote I.C.I. stabilite per l’anno 2010;
VISTO il “Regolamento Comunale per l’Applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili”, all’interno del quale si elencano le diverse tipologie di immobili per le quali può essere diversificata l’aliquota;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Decreto Legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI unanimi espressi nei modi di Legge,
D E L I B E R A
1) DI CONFERMARE per l’anno 2011 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
A) |
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE come indicata dall’art. 6 co. 1 del Regolamento Comunale |
4,1 per mille |
B) |
ABITAZIONE LOCATA con contratto registrato a persona che la utilizza come abitazione principale e relativa pertinenza |
4,3 per mille |
C) |
ABITAZIONE LOCATA E NON LOCATA non rientranti nel punto b) |
7,0 per mille |
D) |
FABBRICATO ad uso diverso dall’abitazione |
6,9 per mille |
E) |
AREE EDIFICABILI |
7,0 per mille |
F) |
TERRENI AGRICOLI |
7,0 per mille |
G) |
FABBRICATI art. 5, comma 4 del regolamento comunale (fabbricati di imprese costruiti e rimasti invenduti per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione dei lavori) |
4,0 per mille |
H) |
UNITA’ IMMOBILIARI art. 5, comma 5 del regolamento comunale ( fabbricati inagibili-inabitabili in ristrutturazione, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico del centro storico o realizzo di nuove autorimesse-sottotetti per un periodo di tre anni dall’inizio lavori) |
1,0 per mille |
2) DI CONFERMARE per l’anno 2011 le seguenti detrazioni sull’Imposta Comunale sugli Immobili:
DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE di cui al decreto legislativo 504/1992, relativa all’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all’art. 6 comma 1 del vigente “Regolamento Comunale per l’Applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili” , di EURO 108,00.-
3) DI DARE ATTO che l’aliquota di cui al punto 1) lett. A) e le detrazioni vengono applicate esclusivamente ai fabbricati adibiti ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e all’abitazione posseduta a titolo di proprietà da soggetto non residente in Italia, iscritto AIRE, a condizione che non risulti locata e che sia l’unica nel territorio nazionale.
4) DI DICHIARARE, con separata, unanime e palese votazione, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.