Estratto della deliberazione consiliare n. 5 del 13/02/2008 adottata dal Comune di Bertiolo (Provincia di Udine) avente ad oggetto: “Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) – Determinazione aliquota e detrazione per l’anno 2008”.

 

…………… “omissis” …………..

 

D E L I B E R A

 

1.      Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di fissare per l’anno 2008 l’aliquota ICI come segue:

 

A) ALIQUOTA DEL 6 PER MILLE:

per le unità abitative sfitte (categoria catastale dalla A1 alla A11) o tenute a disposizione dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento;

 

Si precisa che l’imposta è dovuta con aliquota al 6 per mille proporzionalmente ai mesi dell’anno per i quali l’immobile risulta sfitto; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero;

 

Si stabilisce inoltre che qualora l’unità abitativa venga locata in corso d’anno dovrà essere presentata all’ufficio tributi copia della comunicazione di cessione fabbricato riportante anche l’indicazione degli estremi catastali dell’immobile locato;

 

Sono escluse dall’applicazione dell’aliquota del 6 per mille:

- le abitazioni concesse ai parenti in uso gratuito, dichiarate nel rispetto e secondo le modalità previste dall’art. 6 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

- l’unità abitativa sfitta o tenuta a disposizione del proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento qualora sia l’unica unità abitativa di proprietà al 100% del contribuente ICI su tutto il territorio nazionale. Tale requisito deve risultare da dichiarazione sostitutiva di notorietà da presentarsi all’ufficio tributi prima del pagamento dell’imposta comunale sugli immobili. Qualora vi siano più unità abitative sfitte o tenute a disposizione sul territorio nazionale l’aliquota da applicarsi è quella del 6 per mille per tutte le unità abitative sfitte o tenute a disposizione site nel territorio comunale di Bertiolo. Si precisa che a dette unità non viene riconosciuta la detrazione applicabile all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e neppure l’ulteriore detrazione di cui all’art. 8 comma 2 bis e ter del D. Lgs. 504/92 (introdotta dall’art. 1 comma 5 e seguenti della L. 244/2007 - Finanziaria 2008).

 

B) ALIQUOTA DEL 6 PER MILLE: per le aree fabbricabili

 

C) ALIQUOTA DEL 4 PER MILLE:

per gli immobili interessati da lavori di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, manutenzione edilizia, restauro, conservazione tipologica, risanamento conservativo.

Usufruiscono di detta aliquota solo gli immobili che presentano i seguenti requisiti:

 

-         fabbricati che ricadono nel perimetro della Zona A identificata dal Piano Regolatore Particolareggiato Comunale PRPC adottato in data 13/03/2002;

-         fabbricati interessati dall’indicazione “Filo fisso” di cui all’art. 5 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC);

-         esclusivamente qualora abbiano presentato richiesta per del permesso di costruire o presentato D.I.A. per lavori di recupero previsti dagli artt. 64 (ristrutturazione urbanistica), 65 (ristrutturazione edilizia), 68 (manutenzione edilizia), 69 (restauro), 70 (conservazione tipologica) e 71 (risanamento conservativo) della L.R. n. 52/1991 in data successiva al 13/03/2002;

-         con decorrenza dal 01.01.2008 qualora la data di fine lavori sia compresa fra il 13/03/2002 e il 31.12.2007.

-         con decorrenza dalla data di fine lavori se successiva al 01.01.2008;

 

Si precisa che:

- l’imposta è dovuta con aliquota al 4 per mille in base ai mesi di possesso dei requisiti;  a tal fine il mese durante il quale il possesso di detti requisiti si è protratto per almeno 15 giorni viene computato per intero.

- che qualora l’immobile interessato dai lavori di ristrutturazione, alla data di fine lavori, risulti  sfitto, lo stesso segue la disciplina prevista per tale fattispecie di immobile (aliquota 6 per mille).

- che l’aliquota agevolata del 4 per mille viene applicata in capo al titolare del permesso di costruire o DIA.

 

D) ALIQUOTA DEL 5 PER MILLE

Per i terreni agricoli.

 

E) ALIQUOTA DEL 4,5 PER MILLE

Per tutte le fattispecie di immobili non già indicate ai punti A, B, C e D;

 

VERSAMENTI: Il versamento dell’imposta comunale sugli immobili è dovuto qualora l’importo risultante per l’intero anno di imposta sia pari o superiore ad Euro 3,00, risultante applicando l’arrotondamento all’Euro inferiore per gli importi pari o inferiori ai 49 centesimi e all’Euro superiore per gli importi superiori ai 49 centesimi. Detto importo non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

 

2. Di determinare per l’anno 2008 la detrazione annua per abitazione principale nella misura di Euro 140,00;

 

3. Di dare atto che, dopo aver applicato la detrazione di cui al comma 2, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo apri all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 del D. Lgs. 504/92, fino ad un massimo di Euro 200,00 e ad esclusione delle abitazioni censite con categoria catastale A1, A8, A9, come previsto dall’art. 8 comma 2 bis e ter del D. Lgs. 504/92 (introdotto con l’art. 1 comma 5 e seguenti della L. 244/2007 - Finanziaria 2008).

 

4. Di dare atto che l’ulteriore detrazione di cui al comma precedente non si applica alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti, come disposto dall’art. 6 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

…………… “omissis” …………..