Estratto della deliberazione n. 4 del 30 gennaio 2008, integrata con  deliberazione n. 11 del 22 febbraio 2008 del Consiglio Comunale di San Daniele del Friuli in materia di aliquote I.C.I. per l’anno di imposta 2008

 

 

Il Consiglio Comunale

 

(omissis)

 

d e l i b e r a

 

1)      di dare atto di quanto sopra esposto;

 

2)      di confermare per l’anno 2008 le seguenti aliquote:

 

- aliquota ordinaria al 6 per mille;

- aliquota ridotta al 4,8 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;

- aliquota ridotta al 5,6 per mille per gli immobili locati con contratto registrato, ad un   soggetto che lo utilizzi come abitazione principale;

- aliquota al 7 per mille per i fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze non locati, intendendosi i fabbricati non adibiti ad abitazione principale  e risultanti vuoti o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario o privo di contratto di locazione;

 

I proprietari che intendono avvalersi dell’aliquota ridotta prevista per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale dovranno far pervenire all’Ufficio Tributi, contestualmente alla denuncia prevista dal D. Lgs 504/92, copia del contratto di locazione oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante l’ubicazione dell’immobile locato, le generalità del locatario, nonchè gli estremi del contratto di locazione. Le richieste di agevolazione non prodotte entro il termine previsto per la denuncia avranno effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo.

 

3)      di confermare la detrazione minima prevista dall’art. 8, II comma, del D. Lgs 504/92, elevata a € 103,29 dall’art. 3, comma 55 della L. 662/96, per gli immobili adibiti abitazione principale.

 

(omissis)

 

d e l i b e r a

 

1)      di dare atto di quanto sopra esposto;

 

2)      di integrare la deliberazione di C. C. n. 4 del 30/01/2008 prevedendo anche per l’anno di imposta 2008 l’applicazione di una ulteriore detrazione di € 103,29 a favore di nuclei familiari, con riferimento alla anagrafe della popolazione residente, proprietari di immobili:

a)      nei quali risulti presente un componente invalido civile con percentuale di invalidità totale e titolare di indennità di accompagnamento;

b)      proprietari di immobili nei quali risultino presenti almeno due componenti invalidi civili di cui almeno uno con invalidità totale (anche senza indennità di accompagnamento).

 

Dal beneficio sono esclusi i nuclei familiari nei quali l’individuo invalido civile sia accolto in strutture socio-assistenziali.

 

(omissis).