PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

Con delibera del Consiglio comunale n° 5 del 17/02/2011 sono state confermate per l'anno 2011 le aliquote fissate con atto consiliare n° 3 del 18/02/2010

 

Omissis

D E L I B E R A

 

1°)- Per quanto meglio esposto nelle premesse, di confermare per l’anno 2010 l'aliquota unica ordinaria del 5,50 per mille relativa all'I.C.I. stabilita per l’anno 2009, compresa la detrazione di € 112,00 per l'abitazione principale e le relative pertinenze.  

 

omissis

COMUNE DI OVARO (UDINE)

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - ANNO 2011 

INFORMAZIONI PARTICOLARI

 

¨  ALIQUOTE: (non variate rispetto al 2010)

- 5,5 aliquota unica;

¨  ESENZIONE: Immobili elencati all’art. 7 del D.Lgs. 504/92. Fabbricati adibiti ad abitazione principale di seguito indicati, con esclusione degli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9):

a)     abitazione posseduta del soggetto passivo dimorante;

b)     la casa coniugale non assegnata al soggetto passivo purché non proprietario o titolare di altro diritto reale su altro alloggio disponibile ubicato nel Comune;

c)     unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER;

d)     abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado o in linea collaterale entro il terzo grado e da questi utilizzata come abitazione principale;

e)     abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato a soggetti diversi da quelli indicati nella lettera precedente e nella  lett. d) della voce DETRAZIONE;

Parti integranti dell’abitazione principale sono le sue pertinenze.

¨  DETRAZIONE: € 112,00 per gli immobili di seguito indicati:

a)     Fabbricati adibiti ad abitazione principale (descritti alla voce ESENZIONE) di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);

b)     abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non sia locata;

c)     abitazione concessa in uso gratuito ad affini entro il secondo grado e da questi utilizzata come abitazione principale (In caso di comproprietà vedere art. 3, c. 2, del Regolamento comunale);

d)     abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio e a  titolo di diritto reale d’uso o di superficie da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti occupata a titolo di locazione o comodato da soggetti diversi da quelli indicati nella lettera precedente e nella  lett. d) della voce ESENZIONE;

¨  RIDUZIONE: del 50% per i fabbricati fatiscenti dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

¨  TERRENI AGRICOLI: esenti.

¨  TERRENI EDIFICABILI: Verificare se i terreni di proprietà ricadono in zona edificabile. L’imposta va calcolata sul valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2011.

¨  VERSAMENTI: arrotondati all’euro e per importi superiori a € 4,00 devono essere effettuati con bollettino di c/c postale n° 88627997 intestato a: Equitalia F.V.G. S.p.A – Ovaro-UD-ICI o direttamente presso gli sportelli di Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A. con carta di credito, oppure tramite Mod. F24.

Il contribuente che effettua versamenti anche per i contitolari deve comunicare al Comune per chi e per cosa versa.

¨  VARIAZIONI: il contribuente dovrà presentare al Comune la dichiarazione di variazione su modello ministeriale entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2011 solo nel caso in cui le variazioni non siano rilevabili dai dati catastali.

 

IMPORTANTE: L’istanza di accatastamento o variazione dei fabbricati deve essere presentata all’Agenzia del Territorio di Udine entro 30 giorni decorrenti: per le nuove costruzioni, dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati; per le variazioni, dal momento in cui esse si sono verificate.

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Fiscale della Comunità Montana della Carnia c/o Comune Tel 0433.67202 nelle mattinate di giovedì e venerdì o c/o l'ufficio di TolmezzoTel. 0433.487711 dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00.