Richiamato il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 con riferimento al Titolo I, dove si prevede l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

    Visti in particolare, gli artt. 6 e 18 della citata norma;

 

    Richiamata la propria deliberazione 9 febbraio 2004 n. 42, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si determinava l'aliquota dell'imposta, per l'anno 2004, nella misura del 5,50‰ (cinque virgola cinquanta per mille) indistintamente per tutti i tipi di immobili e in € 113,62 (euro centotredici/62), indistintamente per tutti i tipi di contribuente, la detrazione prevista per le abitazioni principali;

 

    Ritenuto di provvedere alla determinazione dell'aliquota dell'imposta per l'anno 2005 confermando l’aliquota dell’imposta come determinata con il citato atto ma fissando in € 112,00 ( euro centododici/00) la detrazione prevista per le abitazioni principali;

 

  Visto il  D.Lgs.  18 agosto 2000 n. 267;

 

  Visto il parere favorevole del responsabile dei Servizi finanziari espresso sotto il profilo tecnico-contabile;

 

  Visto l’articolo 1, comma 19, della legge regionale 11 dicembre 2003 n. 21 per quanto attiene l'immediata esecutività del presente atto;

 

  Unanime, con separata votazione per quanto concerne il provvedimento ed in merito alla dichiarazione di immediata esecutività del medesimo,

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

 

1°)    Per quanto motivato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, di confermare per l'anno 2005 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) di cui agli artt. 6 e 18 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 5,50‰ (cinque virgola cinquanta per mille) indistintamente per tutti i tipi di immobili;

        

 

2°)    Di determinare, per l'anno 2005, in € 112,00 (euro centododici/00), indistintamente per tutti i tipi di contribuente, la detrazione prevista per le abitazioni principali.

 

3°)   Di dare mandato al Sindaco per ogni adempimento inerente e conseguente la presente determinazione ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 18, commi 2 e seguenti, del citato D.Lgs. 504/92.

 

4°)    Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 19, della legge regionale 11 dicembre 2003 n. 21.

 

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