Con delibera del Consiglio comunale n. 2 del 18/02/2011

 

omissis

D E L I B E R A

 

1.      Di confermare per l’anno 2011, le aliquote I.C.I. fissate per l’anno 2010:

- aliquota ordinaria 7 ‰ (sette per mille);

- fabbricati destinati ad attività produttive ed abitazioni principali e relative pertinenze, non rientranti nelle casistiche previste dalle vigenti disposizioni legislative riguardanti l’esenzione, 5‰ (cinque per mille);

2.      Di confermare per l’anno 2011, la detrazione per abitazione principale di € 103,29 (centotre/29) come stabilito dall’art.8 del D.Lgs. n.504/92 e successive integrazioni e modificazioni;

3.      Successivamente, con separata e distinta votazione, con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 4 - il Consiglio, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a) della L.R. n. 17/2004, dichiara l'immediata esecutività del presente provvedimento.

omissis

 

COMUNE DI RIGOLATO (UDINE)

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - ANNO 2011

 

INFORMAZIONI PARTICOLARI

 

 

¨  ALIQUOTE: (non variate rispetto al 2010 – modificato regolamento circa immobili esenti)

- 7,00‰ aliquota ordinaria;

- 5,00‰  per abitazione principale e sue pertinenze e per fabbricati destinati ad attività produttiva; 

¨  ESENZIONE: Fabbricati adibiti ad abitazione principale di seguito indicati, con esclusione degli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9):

a)     abitazione posseduta dal soggetto passivo dimorante;

b)     la casa coniugale non assegnata al soggetto passivo purché non proprietario o titolare di altro diritto reale su altro alloggio disponibile ubicato nel Comune;

c)     unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER.

Parti integranti dell’abitazione principale sono le sue pertinenze (immobili di categoria catastale C/2-C/6-C/7), anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale. In presenza di più pertinenze si considerano tali quelle che il contribuente dichiarerà entro il termine utile per la presentazione della dichiarazione di variazione ICI relativa all’anno d’imposta interessato.

L’esenzione di cui all’art. 7, c. 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92 si applica solo ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che a essere utilizzati, siano anche posseduti dall’ente commerciale utilizzatore.

¨  DETRAZIONE: € 103,29 per gli immobili di seguito indicati:

a)     Fabbricati adibiti ad abitazione principale (descritti alla voce ESENZIONE) di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);

b)     abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non sia locata;

c)   abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al quarto grado;

d)   abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in un Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque occupata a qualsiasi titolo;

¨  RIDUZIONE: del 50% per fabbricati diroccati, pericolanti o fatiscenti dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

¨  TERRENI AGRICOLI: esenti.

¨  TERRENI EDIFICABILI: Verificare se i terreni di proprietà ricadono in zona edificabile. L’imposta va calcolata sul valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2011.

¨  VERSAMENTI: arrotondati all’euro e per importi superiori a € 5,00 devono essere effettuati: direttamente presso gli sportelli di Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A., o con bollettino di c/c postale n° 88632963 intestato a: Equitalia F.V.G. S.p.A – Rigolato-UD-ICI, oppure tramite Mod. F24.

Il contribuente che effettua versamenti anche per i contitolari deve comunicare al Comune per chi e per cosa versa.

¨  VARIAZIONI: il contribuente dovrà inoltrare al Comune la dichiarazione di variazione su modello ministeriale entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2011 solo nel caso in cui le variazioni non siano rilevabili dai dati catastali.

 

IMPORTANTE: L’istanza di accatastamento o variazione dei fabbricati deve essere presentata all’Agenzia del Territorio di Udine entro 30 giorni decorrenti: per le nuove costruzioni, dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati; per le variazioni, dal momento in cui esse si sono verificate.

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Fiscale della Comunità Montana della Carnia - ufficio di Tolmezzo - Tel. 0433.487711