PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO 2009

Delibera del Consiglio comunale n° 2 del 18/02/2010 

omissis

                                                                              D E L I B E R A

 

1.Di stabilire, per le ragioni di cui in premessa,  per l’anno 2010,  le aliquote I.C.I. come segue:

-          aliquota ordinaria 7 ‰ (sette per mille);

-          fabbricati destinati ad attività produttive ed abitazioni principali e relative pertinenze, non rientranti nelle casistiche previste dalle vigenti disposizioni legislative riguardanti l’esenzione, 5‰ (cinque per mille);

2. Di confermare anche per l’anno 2010, la detrazione per abitazione principale di € 103,29 (centotre/29) come stabilito dall’art.8 del D.Lgs. n.504/92 e successive integrazioni e modificazioni;

omissis

COMUNE DI RIGOLATO (UDINE)

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - ANNO 2010

 

INFORMAZIONI PARTICOLARI

 

¨  ALIQUOTE: (non variate rispetto al 2009)

- 7,00‰ aliquota ordinaria;

- 5,00‰  per abitazione principale e sue pertinenze e per fabbricati destinati ad attività produttiva; 

¨  ESENZIONE: Fabbricati adibiti ad abitazione principale di seguito indicati, con esclusione degli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9):

a)     abitazione posseduta dal soggetto passivo dimorante;

b)     la casa coniugale non assegnata al soggetto passivo purché non proprietario o titolare di altro diritto reale su altro alloggio disponibile ubicato nel Comune;

c)     unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER.

Parti integranti dell’abitazione principale sono le sue pertinenze (immobili di categoria catastale C/2-C/6-C/7), anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale. In presenza di più pertinenze si considerano tali quelle che il contribuente dichiarerà entro il termine utile per la presentazione della dichiarazione di variazione ICI relativa all’anno d’imposta interessato.

Sono altresì esenti, oltre agli immobili elencati all’art. 7 del D.Lgs. 504/92, gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali. L’esenzione di cui all’art. 7, c. 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92 si applica solo ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che a essere utilizzati, siano anche posseduti dall’ente commerciale utilizzatore.

¨  DETRAZIONE: € 103,29 per gli immobili di seguito indicati:

a)     Fabbricati adibiti ad abitazione principale (descritti alla voce ESENZIONE) di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);

b)     abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;

c)   abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al quarto grado;

d)   abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in un Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque occupata a qualsiasi titolo;

¨  RIDUZIONE: del 50% per fabbricati diroccati, pericolanti o fatiscenti dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

¨  TERRENI AGRICOLI: esenti.

¨  TERRENI EDIFICABILI: Verificare se i terreni di proprietà ricadono in zona edificabile. L’imposta va calcolata sul valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2010.

¨  VERSAMENTI: arrotondati all’euro e per importi superiori a € 5,00 devono essere effettuati: direttamente presso gli sportelli di Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A., oppure presso gli sportelli della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia giulia, o con bollettino di c/c postale n° 88632963 intestato a: Equitalia F.V.G. S.p.A – Rigolato-UD-ICI, o tramite Mod. F24.

Il contribuente che effettua versamenti anche per i contitolari deve comunicare al Comune per chi e per cosa versa.

¨  VARIAZIONI: il contribuente dovrà inoltrare al Comune la dichiarazione di variazione su modello ministeriale entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2010 solo nel caso in cui le variazioni non siano rilevabili dai dati catastali.

 

IMPORTANTE: L’istanza di accatastamento o variazione dei fabbricati deve essere presentata all’Agenzia del Territorio di Udine entro 30 giorni decorrenti: per le nuove costruzioni, dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati; per le variazioni, dal momento in cui esse si sono verificate.

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Fiscale della Comunità Montana della Carnia - ufficio di Raveo - Tel. 0433.746310.