IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Capo I del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, con il quale si istituisce e si disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Richiamato l'art. 1 comma 156 della Legge 296/06, il quale stabilisce che l'aliquota ICI è stabilita dal Consiglio Comunale;
Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli Immobili;
Visto l'art. 1 del D.L. 93/2008 convertito con modificazioni dalla L. 126/2008, con il quale è stata disposta l’esenzione ICI a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
- che tale esenzione è stata estesa anche alle eventuali pertinenze dell’abitazione principale nei limiti stabiliti dal regolamento comunale
- che l’esenzione in argomento è disposta anche in favore di tutte le unità immobiliari che il medesimo regolamento comunale ha assimilato alle abitazioni principali;
Rilevato che restano escluse dal trattamento di esenzione le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dell'art. 8 commi 2 e 3 del D.Lgs. 504/92;
Richiamato, in particolare l'art. 1 comma 7 del D.L. 93/2008 convertito con modificazioni dalla L. 126/2008, il quale stabilisce che, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali , delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti;
Ritenuto, pertanto, necessario confermare per l'anno 2009 le seguenti aliquote I.C.I.:
5 per mille per abitazione principale (per i casi esclusi dall'esenzione);
5 per mille per altri fabbricati;
5 per mille per aree fabbricabili;
6 per mille per terreni agricoli;
5,5 per mille per i fabbricati di categoria D7;
Ritenuto di confermare la detrazione per le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale in Euro 115,00;
Ritenuto, inoltre, di riconfermare i valori delle aree fabbricabili stabiliti con deliberazione giuntale n. 11 del 10.01.2005 e di precisare che per aree urbanizzate ricadenti in zona C, D2 e D3 si intendono le aree per le quali sono stati approvati i Piani particolareggiati;
Con voti favorevoli n. 6, contrari 0, astenuti n. 5 (Tonini, Calligaro, Giorgione, Bolzon, Tosatto), resi come per legge;
1. Di confermare per l'anno 2009, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
5 per mille per abitazione principale (per i casi esclusi dall'esenzione);
5 per mille per altri fabbricati;
5 per mille per aree fabbricabili;
6 per mille per terreni agricoli;
5,5 per mille per i fabbricati di categoria D7.
2. Di confermare la detrazione per le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale in Euro 115,00.
3. Di riconfermare per l'anno 2009 i valori delle aree fabbricabili stabiliti con deliberazione giuntale n. 11 del 10.01.2005 e di precisare che per aree urbanizzate ricadenti in zona C, D2 e D3 si intendono le aree per le quali sono stati approvati i Piani particolareggiati.