IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

            Visto il Capo I del  Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, con il quale si istituisce e si disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

            Richiamato l'art. 1 comma 156 della Legge 296/06, il quale stabilisce che l'aliquota ICI è stabilita dal Consiglio Comunale;

            Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli Immobili;

            Ritenuto di fissare, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione di bilancio di previsione per l'anno 2008, al fine di conseguire gli equilibri di bilancio, le seguenti aliquote  I.C.I.:

5 per mille per abitazione principale (così come definita nell'art. 8 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI);

5 per mille per altri fabbricati;

5 per mille per aree fabbricabili;

6 per mille per terreni agricoli;

5,5 per mille per i fabbricati di categoria D7;

            Richiamato l'art. 1 comma 5 della Legge n. 244 del 24/12/2007, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari al 1,33 per mille della base imponibile;

            Rilevato  che tale detrazione non può essere superiore a 200 euro; viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare; è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e non si applica alle abitazioni censite nelle categorie catastali A8 e A9;

            Dato atto che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 comma 7 della Legge n. 244 del 27/12/2007 la minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata con oneri a carico del bilancio dello Stato;

            Ritenuto di stabilire le seguenti detrazioni per le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale:

- Euro 115,00;

- Euro 160,00 per l’abitazione principale del soggetto passivo unico occupante, tenuto al pagamento dell’ICI, con oltre 65 anni di età, il cui reddito imponibile ai fini IRPEF non superi Euro 7.000,00 annui;

- Euro 160,00 per l'abitazione principale per le famiglie con reddito complessivo non superiore a Euro 40.000,00, tenute al pagamento dell'ICI, al cui interno sia presente uno o più invalidi al 100% con accompagnatoria riconosciuta;

- ulteriore detrazione prevista dall'art. 1 comma 5 della Legge 244/07;

Ritenuto, inoltre, di stabilire una riduzione del 50% dell'imposta dovuta per le seguenti tipologie di fabbricati:

a) fabbricati di nuova costruzione da adibire ad abitazione principale, per la durata di tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, dalla data in cui il fabbricato costruito è adibito ad abitazione principale se antecedente alla data di ultimazione dei lavori;

b) fabbricati interessati da interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 65 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, non utilizzati dai contribuenti prima e nel corso dei lavori, da adibire ad abitazione principale, per la durata di tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione edilizia, ovvero , dalla data in cui il fabbricato ristrutturato è adibito ad abitazione principale, se antecedente alla data di ultimazione dei lavori;

Ritenuto, inoltre, di riconfermare i valori delle aree fabbricabili stabiliti con deliberazione giuntale n. 11 del 10.01.2005 e di precisare che per aree urbanizzate ricadenti in zona C, D2 e D3 si intendono le aree per le quali sono stati approvati i Piani particolareggiati;

.... omissis ..... 

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 6 (Calligaro, Tonini, Bolzon, Giorgione, Bolzon, Soldà);

 

 

DELIBERA

 

 

1.      di fissare per l'anno 2008, l'aliquota I.C.I.  nelle seguenti misure:

5 per mille per abitazione principale (così come definita nell'art. 8 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI);

5 per mille per altri fabbricati;

5 per mille per aree fabbricabili;

6 per mille per terreni agricoli;

5,5 per mille per i fabbricati di categoria D7;

 

2. di stabilire le seguenti detrazioni per le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale:

a)         Euro 115,00;

b)         Euro 160,00  per l’abitazione principale del soggetto passivo unico occupante, tenuto al pagamento dell’ICI, con oltre 65 anni di età, il cui reddito imponibile ai fini IRPEF non superi Euro 7.000,00 annui; sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari            che hanno collocato l'invalido in una struttura socio - assistenziale;

c)         Euro 160,00  per l'abitazione principale per i nuclei familiari con reddito complessivo non superiore a Euro 40.000,00, tenuti al pagamento dell'ICI, al cui interno sia presente uno o più invalidi civili al 100% con accompagnatoria riconosciuta;

d)  ulteriore detrazione prevista dall'art. 1 comma 5 della Legge 244/07, sopra richiamata;

 

3. di stabilire che i soggetti che usufruiranno delle predette detrazioni di Euro 160,00 dovranno far pervenire all'Ufficio Tributi del Comune entro e non oltre il 31.07.2008, una comunicazione redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune unitamente a copia della certificazione necessaria alla verifica dei requisiti (certificazione del reddito imponibile, della invalidità totale di almeno uno dei componenti il nucleo familiare, certificato di accompagnatoria);

 

4. di stabilire la riduzione del 50% dell'imposta dovuta per le seguenti tipologie di fabbricati:

a) fabbricati di nuova costruzione da adibire ad abitazione principale, per la durata di tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, dalla data in cui il fabbricato costruito è adibito ad abitazione principale se antecedente alla data di ultimazione dei lavori;

b) fabbricati interessati da interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 65 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, non utilizzati dai contribuenti prima e nel corso dei lavori, da adibire ad abitazione principale, per la durata di tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione edilizia, ovvero , dalla data in cui il fabbricato ristrutturato è adibito ad abitazione principale, se antecedente alla data di ultimazione dei lavori;

 

5. di dare atto, inoltre, che i contribuenti interessati dall'agevolazione di cui al punto 4) della presente deliberazione, potranno godere anche della detrazione per l'abitazione principale;

 

6. di precisare che per godere delle agevolazioni di cui al punto 4), gli interessati dovranno far pervenire all'Ufficio Tributi  una comunicazione  redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, attestante la data di fine lavori e la data di acquisizione della residenza anagrafica nell'abitazione interessata dai lavori di costruzione e/o ristrutturazione unitamente a copia del certificato di accatastamento rilasciato dalla competente Agenzia del territorio;

 

7. di dare atto che la comunicazione di cui al punto 6) dovrà essere presentata entro i termini di scadenza per il pagamento dell'imposta (16 giugno o in alternativa  16 dicembre) e che le agevolazioni avranno efficacia a partire dall'anno di presentazione della comunicazione stessa; non si farà luogo a rimborsi di imposta nel caso di mancata presentazione o nel caso in cui la predetta comunicazione venga presentata l'anno successivo all'anno in cui è sorto il diritto all'agevolazione;

 

8. di precisare, inoltre, che le agevolazioni di cui al punto 4) non hanno efficacia retroattiva, ma potranno essere applicate solo nei casi in cui i fabbricati costruiti e/o ristrutturati saranno adibiti ad abitazione principale a partire dal 01.01.2008;

 

9. di riconfermare per l'anno 2008 i valori delle aree fabbricabili stabiliti con deliberazione giuntale n. 11 del 10.01.2005 e di precisare che per aree urbanizzate ricadenti in zona C, D2 e D3 si intendono le aree per le quali sono stati approvati i Piani particolareggiati;

 

10. di dare atto che le aliquote e le detrazioni  così determinate garantiscono il gettito di competenza iscritto nel Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, nel rispetto degli equilibri di bilancio.