N° 9/2005 del Reg. Delibere
DEL 10.01.2005
 
Comune di Bicinicco
Provincia di Udine
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
OGGETTO: Determinazione aliquota ICI e relative detrazioni per l'anno 2005.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 
            Visto il Capo I del  Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992,con il quale si istituisce e si disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
            Visto l'art. 6 del medesimo Decreto, così come sostituito dall'art. 3, comma 53 della Legge 662/96, "Determinazione delle aliquote e dell'imposta";
            Visto il combinato disposto dell'art. 42 comma 2 lettera f) e dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, da cui si evince la competenza della Giunta Comunale nella determinazione delle aliquote dei tributi;
            Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.05.2001;
            Ritenuto di fissare, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione di bilancio di previsione per l'anno 2005, al fine di conseguire gli equilibri di bilancio, le seguenti aliquote  I.C.I.:
5 per mille per abitazione principale (così come definita nell'art. 8 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI);
5 per mille per altri fabbricati;
5 per mille per aree fabbricabili;
6 per mille per terreni agricoli;
5,5 per mille per i fabbricati di categoria D7;
            Ritenuto di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale,  in Euro 110,00;
Ritenuto, inoltre, alla luce della situazione economica e sociale esistente nel Comune, di stabilire per l’anno 2005, in Euro 160,00 la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo unico occupante, tenuto al pagamento dell’ICI, con oltre 65 anni di età, il cui reddito imponibile ai fini IRPEF non superi Euro 7.000,00 annui;
Ritenuto, inoltre, di stabilire in  Euro 160,00 la detrazione per l'abitazione principale per le famiglie con reddito complessivo non superiore a Euro 25.823,00, tenute al pagamento dell'ICI, al cui interno sia presente uno o più invalidi al 100% con accompagnatoria riconosciuta;
Ritenuto, inoltre, di stabilire una riduzione del 50% dell'imposta dovuta per le seguenti tipologie di fabbricati:
a) fabbricati di nuova costruzione da adibire ad abitazione principale, per la durata di tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, dalla data in cui il fabbricato costruito è adibito ad abitazione principale se antecedente alla data di ultimazione dei lavori;
b) fabbricati interessati da interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 65 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, non utilizzati dai contribuenti prima e nel corso dei lavori, da adibire ad abitazione principale, per la durata di tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione edilizia, ovvero , dalla data in cui il fabbricato ristrutturato è adibito ad abitazione principale, se antecedente alla data di ultimazione dei lavori;
 
SI PROPONE
 
1.      di fissare per l'anno 2005, l'aliquota I.C.I.  nelle seguenti misure:
5 per mille per abitazione principale (così come definita nell'art. 8 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI);
5 per mille per altri fabbricati;
5 per mille per aree fabbricabili;
6 per mille per terreni agricoli;
5,5 per mille per i fabbricati di categoria D7;
 
2. di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale,  in Euro 110,00;
 
3. di stabilire in Euro 160,00 la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo unico occupante, tenuto al pagamento dell’ICI, con oltre 65 anni di età, il cui reddito imponibile ai fini IRPEF non superi Euro 7.000,00 annui;
 
4. di stabilire in Euro 160,00 la detrazione per l'abitazione principale per i nuclei familiari con reddito complessivo non superiore a Euro 25.823,00, tenuti al pagamento dell'ICI, al cui interno sia presente uno o più invalidi civili al 100% con accompagnatoria riconosciuta;
 
5. di stabilire che sono esclusi dal beneficio di cui al punto 4), i nuclei familiari che hanno collocato l'invalido in una struttura socio - assistenziale;
 
6. di stabilire che i soggetti che usufruiranno delle predette detrazioni di Euro 160,00 dovranno far pervenire all'Ufficio Tributi del Comune entro e non oltre il 31.07.2005, una comunicazione redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune unitamente a copia della certificazione necessaria alla verifica dei requisiti (certificazione del reddito imponibile, della invalidità totale di almeno uno dei componenti il nucleo familiare, certificato di accompagnatoria);
 
7. di stabilire la riduzione del 50% dell'imposta dovuta per le seguenti tipologie di fabbricati:
a) fabbricati di nuova costruzione da adibire ad abitazione principale, per la durata di tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, dalla data in cui il fabbricato costruito è adibito ad abitazione principale se antecedente alla data di ultimazione dei lavori;
b) fabbricati interessati da interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 65 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, non utilizzati dai contribuenti prima e nel corso dei lavori, da adibire ad abitazione principale, per la durata di tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione edilizia, ovvero , dalla data in cui il fabbricato ristrutturato è adibito ad abitazione principale, se antecedente alla data di ultimazione dei lavori;
 
8. di dare atto, inoltre, che i contribuenti interessati dall'agevolazione di cui al punto 7) della presente deliberazione, potranno godere anche della detrazione per l'abitazione principale;
 
9. di precisare che per godere delle agevolazioni di cui al punto 7), gli interessati dovranno far pervenire all'Ufficio Tributi  una comunicazione  redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, attestante la data di fine lavori e la data di acquisizione della residenza anagrafica nell'abitazione interessata dai lavori di costruzione e/o ristrutturazione unitamente a copia del certificato di accatastamento rilasciato dalla competente Agenzia del territorio;
 
10. di dare atto che la comunicazione di cui al punto 9) dovrà essere presentata entro i termini di scadenza per il pagamento dell'imposta (30 giugno o in alternativa  20 dicembre) e che le agevolazioni avranno efficacia a partire dall'anno di presentazione della comunicazione stessa; non si farà luogo a rimborsi di imposta nel caso di mancata presentazione o nel caso in cui la predetta comunicazione venga presentata l'anno successivo all'anno in cui è sorto il diritto all'agevolazione;
 
11. di precisare, inoltre, che le agevolazioni di cui al punto 7) non hanno efficacia retroattiva, ma potranno essere applicate solo nei casi in cui i fabbricati costruiti e/o ristrutturati saranno adibiti ad abitazione principale a partire dal 01.01.2005;
 
12. di dare atto che le aliquote e le detrazioni  così determinate garantiscono il gettito di competenza iscritto nel Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005.
 
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LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista la sopra riportata proposta sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Con voti favorevoli ed unanimi resi come per legge;
 
 
DELIBERA
 
1) Di approvare la sopra riportata proposta, facendola propria ad ogni effetto di legge.