COMUNE DI CAMPOLONGO

Estratto di deliberazione Consiliare n. 3 del 18/02/2008

 

OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  ANNO 2008 

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA.

 

1.        DI CONFERMARE le seguenti aliquote d’imposta per l’anno 2008:

Aliquota d’imposta del 5,5 per mille:

Ø      Abitazione principale di persone fisiche;

Ø      Abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

Ø      Abitazioni concesse in locazione con patto di futura vendita e riscatto, di cui soggetto passivo d’imposta è l’assegnatario;

Ø      Gli immobili non locati posseduti, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili residenti in istituti di carattere sanitario o assistenziale, per effetto di ricovero permanente;

Ø      Abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (figli o genitori), certificato con apposita dichiarazione da presentarsi all'Ufficio Tributi entro il termine per il versamento a saldo, con carattere obbligatorio e senza effetto retroattivo.

Precisando che tali agevolazioni riguardano l’applicazione dell’aliquota prevista per abitazione principale e attribuiscono anche il diritto alla detrazione prevista per quest'ultima.

Ø      Immobili diversi da quelli a destinazione abitativa (A/10 – B- C- D);

Ø      Terreni agricoli;

Ø      Aree Fabbricabili;

Aliquota d’imposta del 7 per mille:

Ø      Immobili, posseduti in aggiunta all’abitazione principale, con destinazione abitativa (categoria A);

Ø      Immobili concessi in locazione;

Ø      Immobili sfitti;

Ø      Immobili regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.);

Aliquota d’imposta del 4 per mille:

Ø      Per interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

Ø      Per interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

Ø      Per interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all’utilizzo di sottotetto;

per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

 

omissis

SI RICORDA che ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 23/05/2008 le abitazioni principali e relative perinenze a partire dall’anno 2008 sono esenti dall’imposta fatta eccezione per le unità immobiliari di categoria catatstale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli) per le quali continua ad applicarsi la detrazione di 103,29 euro.