“ESTRATTO della deliberazione n. 7    del  28.02.2007       

 adottata dal Consiglio Comunale  di CAMPOLONGO AL TORRE  (Provincia di Udine)

 in materia di aliquote I.C.I.  per l’anno di imposta 2007”

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1.       DI CONFERMARE seguenti aliquote d’imposta per l’anno 2007:

Aliquota d’imposta del 5,5 per mille:

Ø     Abitazione principale di persone fisiche;

Ø     Abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

Ø     Abitazioni concesse in locazione con patto di futura vendita e riscatto, di cui soggetto passivo d’imposta è l’assegnatario;

Ø     Gli immobili non locati posseduti, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili residenti in istituti di carattere sanitario o assistenziale, per effetto di ricovero permanente;

Ø     Abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (figli o genitori), certificato con apposita dichiarazione da presentarsi all'Ufficio Tributi entro il termine per il versamento a saldo, con carattere obbligatorio e senza effetto retroattivo.

Precisando che tali agevolazioni riguardano l’applicazione dell’aliquota prevista per abitazione principale e attribuiscono anche il diritto alla detrazione prevista per quest'ultima.

Ø     Immobili diversi da quelli a destinazione abitativa (A/10 – B- C- D);

Ø     Terreni agricoli;

Ø     Aree Fabbricabili;

Aliquota d’imposta del 7 per mille:

Ø     Immobili, posseduti in aggiunta all’abitazione principale, con destinazione abitativa (categoria A);

Ø     Immobili concessi in locazione;

Ø     Immobili sfitti;

Ø     Immobili regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.);

Aliquota d’imposta del 4 per mille:

Ø     Per interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

Ø     Per interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

Ø     Per interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all’utilizzo di sottotetto;

per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

2.       DI DETERMINARE, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, la seguente detrazione d’imposta per l’anno 2007:

€ 103,29   per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (lo stesso deve avervi acquisito la relativa residenza anagrafica), fino a concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; qualora l'ammontare di detrazione non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, la parte residua potrà essere computata in diminuzione dell’imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale medesima;

 nonché le seguenti maggiori detrazioni:

€ 160,00   per gli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.);

€ 258,23   per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;

3.       DI APPLICARE, altresì,  per l’anno d’imposta 2007, al fine di favorire determinate categorie di contribuenti che versano in particolari situazioni di carattere sociale, le sottoindicate maggiori detrazioni per l’abitazione principale:

a)          Euro 154,94 per i soggetti proprietari di una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, che si trovino in una delle seguenti situazioni:

·     Nucleo familiare composto da una unità il cui reddito sia quello derivante da una pensione minima pari per l’anno 2007 a €. 5.669,82 annui; o pensione sociale pari per l’anno 2007 a € 4.171,44 o o assegno sociale pari per l’anno 2007 a € 5.061,68 annui;

·     Nucleo familiare composto da più unità il cui reddito sia quello derivante da n. 2 pensioni minime e/o sociali;

E’ escluso il reddito derivante dall’abitazione principale e sua pertinenza.

I soggetti interessati dovranno presentare, annualmente, apposita richiesta entro il termine di versamento del saldo. La suddetta richiesta ha carattere obbligatorio ai fini di poter usufruire della maggiore detrazione e non ha effetto retroattivo.

b)          Euro 154,94 per nuclei familiari ove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidità superiore al 50% e con reddito imponibile Irpef fino a € 15.493,71;

E’ escluso il reddito derivante dall’abitazione principale e sua pertinenza.

I soggetti interessati dovranno presentare, annualmente, apposita richiesta entro il termine di versamento del saldo. La suddetta richiesta ha carattere obbligatorio ai fini di poter usufruire della maggiore detrazione e non ha effetto retroattivo.

4.       DI RIDURRE del 50% l’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, in conformità al disposto di cui all’art. 3, comma 55, della Legge 662/1996 e dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

5, 6, 7, omissis...