“ ESTRATTO dalla deliberazione n. 8 del 24.01.2006 adottata dalla Giunta Comunale del Comune di Campolongo al Torre (Provincia di Udine) in materia di aliquote I.C.I. per l’anno d’imposta 2006”

LA GIUNTA COMUNALE

=Omissis=

DELIBERA

1.        DI DETERMINARE le seguenti aliquote d’imposta per l’anno 2006:

Aliquota d’imposta del 5,5 per mille:

Ø      Abitazione principale di persone fisiche;

Ø      Abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

Ø      Abitazioni concesse in locazione con patto di futura vendita e riscatto, di cui soggetto passivo d’imposta è l’assegnatario;

Ø      Gli immobili non locati posseduti, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili residenti in istituti di carattere sanitario o assistenziale, per effetto di ricovero permanente;

Ø      Abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (figli o genitori), certificato con apposita dichiarazione da presentarsi all'Ufficio Tributi entro il termine per il versamento a saldo, con carattere obbligatorio e senza effetto retroattivo.

Precisando che tali agevolazioni riguardano l’applicazione dell’aliquota prevista per abitazione principale e attribuiscono anche il diritto alla detrazione prevista per quest'ultima.

Ø      Immobili diversi da quelli a destinazione abitativa (A/10 – B- C- D);

Ø      Terreni agricoli;

Ø      Aree Fabbricabili;

Aliquota d’imposta del 7 per mille:

Ø      Immobili, posseduti in aggiunta all’abitazione principale, con destinazione abitativa (categoria A);

Ø      Immobili concessi in locazione;

Ø      Immobili sfitti;

Ø      Immobili regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.);

Aliquota d’imposta del 4 per mille:

Ø      Per interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

Ø      Per interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

Ø      Per interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all’utilizzo di sottotetto;

per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

2.        DI DETERMINARE, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, la seguente detrazione d’imposta per l’anno 2006:

€ 103,29   per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (lo stesso deve avervi acquisito la relativa residenza anagrafica), fino a concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; qualora l'ammontare di detrazione non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, la parte residua potrà essere computata in diminuzione dell’imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale medesima;

nonché le seguenti maggiori detrazioni:

€ 160,00   per gli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.);

€ 258,23   per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;

3.        DI APPLICARE, altresì,  per l’anno d’imposta 2006, al fine di favorire determinate categorie di contribuenti che versano in particolari situazioni di carattere sociale, le sottoindicate maggiori detrazioni per l’abitazione principale:

a)             Euro 154,94 per i soggetti proprietari di una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, che si trovino in una delle seguenti situazioni:

·      Nucleo familiare composto da una unità il cui reddito sia quello derivante da una pensione minima pari per l’anno 2006 a €. 5.558,54 annui; o pensione sociale pari per l’anno 2006 a € 4.089,54 e da assegni sociali pari per l’anno 2006 a € 4.962,36 annui;

·      Nucleo familiare composto da più unità il cui reddito sia quello derivante da n. 2 pensioni minime e/o sociali;

E’ escluso il reddito derivante dall’abitazione principale e sua pertinenza.

I soggetti interessati dovranno presentare, annualmente, apposita richiesta entro il termine di versamento del saldo. La suddetta richiesta ha carattere obbligatorio ai fini di poter usufruire della maggiore detrazione e non ha effetto retroattivo.

b)             Euro 154,94 per nuclei familiari ove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidità superiore al 50% e con reddito imponibile Irpef fino a € 15.493,71;

E’ escluso il reddito derivante dall’abitazione principale e sua pertinenza.

I soggetti interessati dovranno presentare, annualmente, apposita richiesta entro il termine di versamento del saldo. La suddetta richiesta ha carattere obbligatorio ai fini di poter usufruire della maggiore detrazione e non ha effetto retroattivo.

4.        DI RIDURRE del 50% l’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, in conformità al disposto di cui all’art. 3, comma 55, della Legge 662/1996 e dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

= Omissis=