“ ESTRATTO dalla deliberazione n. 8 del 20.01.2005 adottata dalla Giunta Comunale del Comune di Campolongo al Torre (Provincia di Udine) in materia di aliquote I.C.I. per l’anno d’imposta 2005”

LA GIUNTA COMUNALE

=Omissis=

DELIBERA

Ø      DI CONFERMARE per l’anno 2005 le aliquote dell’ Imposta Comunale sugli Immobili, così come determinata con propria deliberazione n. 65 del 30.12.1998, nelle seguenti misure:

            a) fabbricati adibiti ad abitazione principale                         5,50     per mille
                terreni agricoli                                                                         5,50     per mille
                immobili diversi dalle abitazioni                                                       5,50     per mille

            b) immobili in aggiunta all’abitazione principale
                 quali Seconde Case – Alloggi Locati – Alloggi Sfitti
                  7,00     per mille

                alloggi non locali                                                                               7,00     per mille

Ø      DI RICORDARE, altresì, che ai sensi dell’art. 7 del regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I., attualmente in vigore, per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi:

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (figli o genitori);

d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

a tal riguardo dovrà essere applicata l’aliquota prevista per i fabbricati adibiti ad abitazione principale nonché la relativa detrazione;

Ø      DI FAVORIRE i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all’utilizzo di sottotetto nella misura del 4,00 per mille per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

Ø      DI FISSARE per l’anno 2005, la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di € 103,29 con la possibilità di detrarre, limitatamente alle pertinenze, la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

Ø      DI CONFERMARE anche per l’anno 2005 la maggiore detrazione I.C.I. di € 258,23 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;

Ø      DI DETERMINARE, altresì, a decorrere dall’anno d’imposta 2005, le seguenti nuove maggiori detrazioni ai fini I.C.I.:

a)      € 154,94 per i soggetti proprietari di una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, che si trovino in una delle seguenti situazioni:

·                    Nucleo familiare composta da una unità il cui reddito sia quello derivante da una pensione minima pari per l’anno 2005 a € 420,12 mensili o sociale pari per l’anno 2005 a € 303,25 salvo adeguamenti;

·                    Nucleo familiare composto da più unità il cui reddito sia quello derivante da n. 2 pensioni minime e/o sociali;

b)      € 154,94 per nuclei familiari ove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidità superiore al 50% e con reddito imponibile IRPEF fino a € 15.493,71;

nell’intesa che i soggetti interessati dovranno presentare apposita dichiarazione entro il termine di versamento del saldo;

= Omissis =