LA GIUNTA COMUNALE

 

 

            Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 che istituisce, a partire dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e ne disciplina l'applicazione;

 

            Visto l'art. 6 del succitato D.Lgs., così come modificato dalla L. 23/12/1996, n. 662, che stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;

 

            Visto che il termine per la deliberazione delle aliquote dell’imposta è quella per l’approvazione del bilancio di previsione 2005;

 

            Vista la competenza giuntale nella determinazione delle aliquote dei tributi comunali, stabilita per esclusione dall’art.42 del D.Lgs. n.267/2000;

 

            Ritenuto quindi di confermare per l’anno 2005 le seguenti aliquote e detrazioni:

 

Immobili

Aliquote

ALLOGGI NON LOCATI

6 per mille

IMMOBILI DI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

4 per mille

TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI

5,2 per mille

 

Detrazioni

ABITAZIONE PRINCIPALE

€ 108,00

ALLOGGI ATER (ex IACP) O DI PROPRIETA’ DI SOCI DI COOP. EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA

€ 252,00

 

            Acquisiti i pareri previsti dal D.Lgs. n.267/2000;

            Visto lo Statuto Comunale;

            Con voti unanimi espressi per alzata di mano

 

 

 

D E L I B E R A

 

 

 

DI CONFERMARE, per l'anno 2005, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) che sarà applicata in questo Comune nella misura del 6 per mille sugli alloggi non locati, nella misura del 4 per mille per tutti gli enti senza scopo di lucro e nella misura del 5,2 per mille su tutti gli altri oggetti di imposizione;

 

DI DETERMINARE nella misura di € 108,00 la detrazione spettante per l’abitazione principale;

 

DI ESTENDERE tale detrazione, nella misura di € 252,00, anche “alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari”, sulla base dell’art.8 commi 3 e 4 del D.Lgs. 504/92;

 

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione la presente immediatamente eseguibile ai sensi del comma 19, dell’art. 1 della L.R. 21/2003.--------