DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15  DEL 26/2/2009

 

 

Oggetto: aliquote ici per il 2009. Conferma delle aliquote e delle disposizioni contenute nella deliberazione consiliare n. 88 del 17.12.2007 e  presa d’atto delle esenzioni di legge in materia.

 

.....OMISSIS

d e l i b e r a

 

per le motivazioni di cui alle premesse che formano parte integrante e sostanziale della parte dispositiva che segue:

 

1.     di  confermare le disposizioni contenute nella deliberazione consiliare adottata il     19 dicembre 2007 con il n. 88, con ciò disponendo la conferma sia delle  aliquote agevolate per le abitazioni principali,  sia delle detrazioni ici, sia della  imponibilità e relativa misura delle aliquote e detrazioni per le abitazioni di lusso rappresentate dagli immobili di categoria A/7 A/8 e A/9 esistenti nel territorio comunale che sono rimaste per legge imponibili, in ragione del blocco degli aumenti dei tributi locali  introdotto dall’art. 77 bis comma 30 del d.l. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 ;

2.     di articolate la conferma così come di seguito indicato:

aliquota pari al 5.5 per mille della base imponibile ( valore dell’immobile )  in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, secondo quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento Comunale adottato con delibera del consiglio comunale n. 7 dd. 29.01.1999, precisando che l’aliquota del 5.5 per mille della base imponibile si applica ai box, alle autorimesse, ai posti auto, alle soffitte, alle cantine destinati a servizio delle abitazioni principali medesime, anche se autonomamente accatastati;

Aliquota pari al 5.5 per mille della base imponibile per le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale nel rispetto delle condizioni definite dagli accordi previsti dall’art. 2 comma 3 della Legge 9/12/1998 n. 431 in materia di riforma degli affitti (Patti territoriali), precisando che la stessa aliquota pari al 5.5 per mille della base imponibile si applica ai box, alle autorimesse, ai posti auto, alle soffitte, alle cantine destinati a servizio delle abitazioni locate, anche se autonomamente accatastati, specificando inoltre che il soggetto passivo dell’imposta (locatore) dovrà autocertificare, secondo la normativa vigente, ed entro il 20 dicembre 2009, la locazione della propria unità immobiliare secondo le norme previste dalla citata legge 431/98, e che in caso di sottoscrizione del contratto “convenzionato” nel corso dell’anno, l’aliquota dell’ imposta pari a 5.5 per mille della base imponibile sarà applicata dal momento della sottoscrizione del contratto stesso.

 

aliquota pari al 6.3 per mille della base imponibile delle abitazioni cedute in comodato ai parenti ed affini in linea retta di 1° grado, che in tale immobile abbiano fissato la propria residenza, stabilendo altresì che l’aliquota del 6.3 per mille della base imponibile si applica anche se l’abitazione concessa in comodato non risulta l’unico immobile di proprietà del soggetto passivo nell’ambito del territorio comunale, disponendo inoltre che a tale fine il soggetto passivo dell’imposta autodichiari entro il 20 dicembre 2009 e con le modalità stabilite dal d.P.R. 445/2000 la stipulazione del contratto di comodato dell’alloggio a favore dei soggetti già indicati, precisando che deve  essere documentata la loro residenza presso l’unità immobiliare assoggettata all’ aliquota pari allo 6.3 per mille ;

 

aliquota pari al 7 per mille della base imponibile per le unità immobiliari che sono possedute in aggiunta a quella che risulta essere la abitazione principale (“seconde case”), per le unità immobiliari non locate a titolo di abitazione principale in base agli accordi previsti dalla legge 431/98, per le abitazioni sfitte e infine per tutti gli altri tipi di fabbricati.

L’ aliquota pari al 7 per mille della base imponibile si applica altresì alle aree fabbricabili, la cui base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, o in caso di demolizione del fabbricato, o in caso di interventi di recupero a norma dell’art. 31 comma 1 lettere c), d) ed e) della legge 457/1978, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, dei lavori di ricostruzione o di ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

 

aliquota pari al 6,3 per mille della base imponibile dei terreni agricoli determinato applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante agli uffici dell’Agenzia del Territorio (ufficio del catasto) vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque, dando comunque atto che la L.R. 33/2002 che istituisce i comprensori montani in Friuli Venezia Giulia include il territorio del Comune di Muggia nell’elenco di cui all’allegato A) della medesima legge e cioè fra le zone montane omogenee per le quali ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 504/92 è prevista l’esenzione dall’imposizione ICI;

 

aumento della detrazione dall’ici dovuta per la abitazione principale, precisamente da euro 103,29= fino eventualmente a euro 258,23= a favore di determinate categorie di soggetti  possessori esclusivamente della abitazione principale, elencati di seguito alle lettere A)  B)  C)  D)  E)   :

A) per i nuclei familiari in relazione ai quali il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (i.s.e.e.) riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, sia uguale o inferiore a euro 8.000,00=  annui (ottomila//00 ), precisando che l’i.s.e.e. che si riferisce al medesimo nucleo familiare si eleva a euro 12.100,00=) annui, qualora la differenza tra euro 8.000,00=(ottomila//00) annui ed euro 12.100,00=  (dodicimilacento//00) annui derivi esclusivamente dal valore ai fini ici della casa di abitazione del nucleo familiare stesso;

 

B) per i nuclei familiari nell’ambito dei  quali esistano portatori di disabilità con una percentuale di invalidità civile uguale o superiore al 67% e in relazione ai quali (nuclei familiari) risulti che il valore dell’i.s.e.e. riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, sia uguale o inferiore a euro 9.000,00=  (novemila//00) annui, al netto dell’indennità di invalidità percepita dal soggetto disabile, precisando che l’i.s.e.e. riferita ai medesimi nuclei familiari è elevato a euro 13.100,00= ( tredicimilacento//00) annui, qualora la differenza tra euro 9.000,00=  (novemila//00) annui ed euro 13.100,00= (tredicimilacento//00)  annui, derivi esclusivamente dal valore ai fini ici della casa di abitazione del nucleo familiare stesso;

 

C) soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in un istituto di ricovero o in un istituto sanitario a seguito di ricovero permanente, e purché la abitazione posseduta risulti non essere data in locazione;

 

D) soggetti che si siano uniti in matrimonio dal 1 gennaio 2008, oppure soggetti che abbiano costituito una coppia convivente di fatto dal 1 gennaio 2008  e che abbiano acquisito il possesso della abitazione principale ai fini ici dal 1 gennaio 2008, precisando che il reddito del nucleo familiare non sia superiore a 35.000,00= euro ( trentacinquemila//00 ) di base imponibile ai fini irpef, secondo l’ultima dichiarazione dei redditi presentata;

 

E) nuclei familiari con tre o più figli conviventi al primo gennaio dell’anno di imposizione, in relazione ai quali il valore dell’ indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata sia uguale o inferiore a euro 15.000,00=( quindicimila//00) annui elevabile a euro 19.000,00= ( diciannovemila //00) annui qualora la differenza derivi esclusivamente dal valore ai fini ICI della casa di abitazione del nucleo stesso.

3. che la odierna deliberazione consiliare servirà non solo a quantificare l’imposta dovuta sugli eventuali immobili di lusso, ma anche a determinare l’imposta applicabile a qualunque immobile che, a prescindere dalla categoria catastale,  sarà  trasformato nel 2009 da abitazione secondaria ad abitazione principale o che sarà ultimato nel corso dell’anno e destinato a uso abitativo oppure pertinenziale.

4. che in relazione a tutti gli immobili destinati ad abitazione principale il Comune sarà chiamato a predisporre annualmente una certificazione di aggiornamento del minore gettito ICI legato al d.l. 93/2008 convertito nella legge 126/2008;

5. che quindi l’ufficio tributi dovrà continuare a verificare nel corso del 2009 gli immobili che saranno destinati ad abitazione principale e a relative pertinenze;

6. che ogni disposizione legislativa dettata dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia in relazione alle modalità e ai tempi di trasferimento delle risorse compensative del minore gettito ICI troverà puntuale applicazione;

7. di dare atto che le disposizioni legislative in materia di esenzioni o agevolazioni dell’ICI troveranno puntuale applicazione.

OMISSIS....