N. 88 d.d. 19/12/2007

 

OGGETTO: disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l’anno 2008

 

Il Consiglio comunale

 

         Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e succ. mod., concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, ed in particolare l’art. 6 comma 1  modificato dal comma 156 dell’art. 1 della legge 296/2006;

 

Precisato che la modifica del comma 156 dell’art. 1 della legge 296/2006 trasferisce la competenza a deliberare le aliquote dell’ ici dalla giunta comunale al consiglio comunale,

 

Visti:

 il comma 169 dell’art. 1 della legge 296/2006 che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine poc’anzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento, e che, in caso di mancata approvazione entro il termine fissato dalle norma statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote dei tributi si intendono prorogate di anno in anno;

 

l’art. 8 del d.lgs. 504/1992 modificato dal comma 173 dell’art. 1 della legge 296/2006 secondo il quale dall’ imposta –ici- dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, l’abitazione di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare 103,29= euro, e che tali detrazioni debbono  essere rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale;

 

Ritenuto di confermare le aliquote dell’ici per l’anno 2008 secondo il prospetto che segue:

 

A) Aliquota pari al 5.5 per mille della base imponibile (valore dell’immobile) in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, secondo quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento Comunale adottato con delibera del consiglio comunale n. 7 dd. 29.01.1999, precisando che l’aliquota del 5.5 per mille della base imponibile si applica ai box, alle autorimesse, ai posti auto, alle soffitte, alle cantine destinati a servizio delle abitazioni principali medesime, anche se autonomamente accatastati;

Aliquota pari al 5.5 per mille della base imponibile per le  unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale nel rispetto delle condizioni definite dagli accordi previsti dall’art. 2 comma 3 della Legge 9/12/1998 n. 431 di riforma degli affitti (Patti territoriali), precisando che la stessa aliquota pari al 5.5 per mille della base imponibile si applica ai box, alle autorimesse, ai posti auto, alle soffitte, alle cantine destinati a servizio delle abitazioni locate, anche se autonomamente accatastati e che il soggetto passivo dell’imposta (locatore) dovrà autocertificare, secondo la normativa vigente, ed entro il 20 dicembre 2008, la locazione della propria unità immobiliare secondo le norme previste dalla citata legge 431/98, e che in caso di sottoscrizione del contratto “convenzionato” nel corso dell’anno, l’aliquota pari al 5.5 per mille della base imponibile sarà applicata dal momento della sottoscrizione del contratto stesso.

 

B) Aliquota pari al 6.3 per mille della base imponibile delle abitazioni cedute in comodato ai parenti e affini in linea retta di 1° grado che in tale immobile hanno fissato la propria residenza, stabilendo altresì che l’aliquota del 6.3 per mille della base imponibile si applica anche se l’abitazione concessa in comodato non risulta l’unico immobile di proprietà del soggetto passivo nell’ambito del territorio comunale, disponendo che a tale fine il soggetto passivo dell’imposta autocertifichi entro il 20 dicembre 2008 e con le modalità stabilite dal d.P.R. 445/2000 la stipulazione del contratto di comodato dell’alloggio a favore dei soggetti già individuati, precisando inoltre che deve essere documentato il possesso della loro residenza presso l’unità immobiliare assoggettata all’ aliquota del 6.3 per mille ;

 

C) Aliquota pari al 7 per mille della base imponibile per le unità immobiliari possedute in aggiunta a quella che risulta essere la abitazione principale ( “seconde case”); per le unità immobiliari non locate a titolo di abitazione principale in base agli accordi previsti dalla legge 431/98, nonché per le abitazioni sfitte e per tutti gli altri tipi di fabbricati.

L’aliquota pari al 7 per mille della base imponibile si applica altresì alle aree fabbricabili, la cui base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, o in caso di demolizione del fabbricato, o in caso di interventi di recupero a norma dell’art. 31 comma 1 lettere c) d) ed e) della legge 457/78, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, di ricostruzione o di ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

 

D) Aliquota pari al 6,3 per mille della base imponibile dei terreni agricoli determinata applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante agli Uffici del Territorio (ufficio del catasto), vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

A proposito dei terreni agricoli indicati alla ( precedente ) lettera D) trova applicazione la L. R. 33/2002 che istituisce i comprensori montani in Friuli Venezia Giulia e che include il territorio del Comune di Muggia nell’elenco di cui all’allegato A) della medesima legge e cioè fra le zone montane omogenee per le quali ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 504/92 è prevista l’esenzione dall’imposizione ICI;

 

Ritenuto altresì di confermare per l’ anno 2008 l’ aumento della detrazione dall’ici dovuta per la abitazione principale, precisamente da euro 103,29= fino eventualmente a euro 258,23= per determinate categorie di soggetti che siano possessori esclusivamente della abitazione principale, elencati di seguito alle lettere E – F – G – H- e di prevedere una ulteriore categoria di soggetti beneficiari dello stesso aumento della detrazione indicata alla lettera I )  :

 

 

E) nuclei familiari in relazione ai quali il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (i.s.e.e.) riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, sia uguale o inferiore a euro 8.000,00= annui (ottomila//00) precisando che l’i.s.e.e. che si riferisce al medesimo nucleo familiare si eleva a euro 12.100,00= (dodicimila//00=) annui, qualora la differenza tra euro 8.000,00= (ottomila//00) annui ed euro 12.100,00= (dodicimilacento//00) annui, derivi esclusivamente dal valore ai fini ici della casa di abitazione del nucleo familiare stesso;

 

F) nuclei familiari nell’ambito dei quali esistano portatori di disabilità con una percentuale di invalidità civile uguale o superiore al 67% e in relazione ai quali (nuclei familiari) risulti che il valore dell’i.s.e.e. riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, sia uguale o inferiore a euro 9.000,00= ( novemila//00) annui, al netto dell’indennità di invalidità percepita dal soggetto disabile, precisando che l’i.s.e.e. riferita ai medesimi nuclei familiari è elevato a euro 13.100,00= (tredicimilacento//00=) annui, qualora la differenza tra euro 9.000,00= (novemila//00) annui ed euro 13.100;00=  (tredicimilacento//00= ) annui, derivi esclusivamente dal valore ai fini ici della casa di abitazione del nucleo familiare stesso;

 

G) soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in un istituto di ricovero o in un istituto sanitario a seguito di ricovero permanente, e purché la abitazione posseduta risulti non essere data in locazione;

 

H) soggetti che si siano uniti in matrimonio dal 1 gennaio 2008 oppure soggetti che abbiano costituito una coppia convivente di fatto dal 1 gennaio 2008 e che abbiano acquisito il possesso della abitazione principale ai fini ici dal 1 gennaio 2008, precisando che il reddito del nucleo familiare non sia superiore a 35.000,00= euro ( trentacinquemila//00= ) di base imponibile ai fini irpef, secondo l’ultima dichiarazione dei redditi presentata;

 

I) nuclei familiari con tre o più figli conviventi al primo gennaio dell’anno di imposizione, in relazione ai quali il valore dell’ indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata sia uguale o inferiore a euro 15.000,00=( quindicimila//00) annui elevabile a euro 19.000,00= ( diciannovemila //00) annui qualora la differenza derivi esclusivamente dal valore ai fini ICI della casa di abitazione del nucleo stesso.

 

Accertata la conformità alla legge ai sensi dell’art. 97 c. 2 del d.lgs 267/2000 da parte del segretario generale;

 

Esaurita la parte espositiva e acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del d.lgs. 267/2000 espressi dai responsabili di servizio nominati dal sindaco;

 

Visto lo statuto di autonomia comunale;

 

Sentita la commissione consiliare permanente in sede congiunta in data

 

 

Sentita l’illustrazione dell’assessore Franco Crevatin, riportata nel verbale della seduta;

 

Con voti palesi:

 

presenti:

 

votanti:

 

favorevoli:

 

contrari:

 

astenuti:

 

assenti:

 

d e l i b e r a

 

per le motivazioni di cui alle premesse che formano parte integrante e sostanziale della parte dispositiva che segue:

 

1) di confermare le aliquote dell’ici per l’ anno 2008 nelle misure che si specificano di seguito e per i tipi di immobili accanto a ciascuna di esse aliquote dettagliati:

 

A) Aliquota pari al 5.5 per mille della base imponibile ( valore dell’immobile )  in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, secondo quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento Comunale adottato con delibera del consiglio comunale n. 7 dd. 29.01.1999, precisando che l’aliquota del 5.5 per mille della base imponibile si applica ai box, alle autorimesse, ai posti auto, alle soffitte, alle cantine destinati a servizio delle abitazioni principali medesime, anche se autonomamente accatastati;

Aliquota pari al 5.5 per mille della base imponibile per le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale nel rispetto delle condizioni definite dagli accordi previsti dall’art. 2 comma 3 della Legge 9/12/1998 n. 431 in materia di riforma degli affitti (Patti territoriali), precisando che la stessa aliquota pari al 5.5 per mille della base imponibile si applica ai box, alle autorimesse, ai posti auto, alle soffitte, alle cantine destinati a servizio delle abitazioni locate, anche se autonomamente accatastati, specificando inoltre che il soggetto passivo dell’imposta (locatore) dovrà autocertificare, secondo la normativa vigente, ed entro il 20 dicembre 2008, la locazione della propria unità immobiliare secondo le norme previste dalla citata legge 431/98, e che in caso di sottoscrizione del contratto “convenzionato” nel corso dell’anno, l’aliquota dell’ imposta pari a 5.5 per mille della base imponibile sarà applicata dal momento della sottoscrizione del contratto stesso.

 

B) Aliquota pari al 6.3 per mille della base imponibile delle abitazioni cedute in comodato ai parenti ed affini in linea retta di 1° grado, che in tale immobile abbiano fissato la propria residenza, stabilendo altresì che l’aliquota del 6.3 per mille della base imponibile si applica anche se l’abitazione concessa in comodato non risulta l’unico immobile di proprietà del soggetto passivo nell’ambito del territorio comunale, disponendo inoltre che a tale fine il soggetto passivo dell’imposta autodichiari entro il 20 dicembre 2008 e con le modalità stabilite dal d.P.R. 445/2000 la stipulazione del contratto di comodato dell’alloggio a favore dei soggetti già indicati, precisando che deve  essere documentata la loro residenza presso l’unità immobiliare assoggettata all’ aliquota pari allo 6.3 per mille ;

 

C) Aliquota pari al 7 per mille della base imponibile per le unità immobiliari che sono possedute in aggiunta a quella che risulta essere la abitazione principale (“seconde case”), per le unità immobiliari non locate a titolo di abitazione principale in base agli accordi previsti dalla legge 431/98, per le abitazioni sfitte e infine per tutti gli altri tipi di fabbricati.

L’ aliquota pari al 7 per mille della base imponibile si applica altresì alle aree fabbricabili, la cui base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, o in caso di demolizione del fabbricato, o in caso di interventi di recupero a norma dell’art. 31 comma 1 lettere c), d) ed e) della legge 457/1978, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, dei lavori di ricostruzione o di ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

 

D) Aliquota pari al 6,3 per mille della base imponibile dei terreni agricoli determinato applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante agli uffici dell’Agenzia del Territorio (ufficio del catasto) vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

 

2) di dare atto che la L.R. 33/2002 che istituisce i comprensori montani in Friuli Venezia Giulia include il territorio del Comune di Muggia nell’elenco di cui all’allegato A) della medesima legge e cioè fra le zone montane omogenee per le quali ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 504/92 è prevista l’esenzione dall’imposizione ICI;

 

3) di dare atto che l’art. 8 del d.lgs. 504/1992 modificato dal comma 173 dell’art. 1 della legge 296/2006 dispone che dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare la somma pari a 103,29= euro rapportata - quest’ultima somma - al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’ unità immobiliare ad abitazione principale;

 

4 di dare atto che il valore dei beni immobili, a cui sono applicate le aliquote di imposta, è determinato secondo criteri normativi previsti dal d.p.r.  131/86;

 

5 di confermare per l’ anno 2008 altresì l’ aumento della detrazione dall’ici dovuta per la abitazione principale, precisamente da euro 103,29= fino eventualmente a euro 258,23= a favore di determinate categorie di soggetti  possessori esclusivamente della abitazione principale, elencati di seguito alle lettere E- F- G- H e di prevedere una ulteriore categoria di soggetti beneficiari dello stesso aumento della detrazione indicata alla lettera I ) :

E) per i nuclei familiari in relazione ai quali il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (i.s.e.e.) riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, sia uguale o inferiore a euro 8.000,00=  annui (ottomila//00 ), precisando che l’i.s.e.e. che si riferisce al medesimo nucleo familiare si eleva a euro 12.100,00=) annui, qualora la differenza tra euro 8.000,00=(ottomila//00) annui ed euro 12.100,00=  (dodicimilacento//00) annui derivi esclusivamente dal valore ai fini ici della casa di abitazione del nucleo familiare stesso;

 

F) per i nuclei familiari nell’ambito dei  quali esistano portatori di disabilità con una percentuale di invalidità civile uguale o superiore al 67% e in relazione ai quali (nuclei familiari) risulti che il valore dell’i.s.e.e. riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, sia uguale o inferiore a euro 9.000,00=  (novemila//00) annui, al netto dell’indennità di invalidità percepita dal soggetto disabile, precisando che l’i.s.e.e. riferita ai medesimi nuclei familiari è elevato a euro 13.100,00= ( tredicimilacento//00) annui, qualora la differenza tra euro 9.000,00=  (novemila//00) annui ed euro 13.100,00= (tredicimilacento//00)  annui, derivi esclusivamente dal valore ai fini ici della casa di abitazione del nucleo familiare stesso;

 

G) soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in un istituto di ricovero o in un istituto sanitario a seguito di ricovero permanente, e purché la abitazione posseduta risulti non essere data in locazione;

 

H) soggetti che si siano uniti in matrimonio dal 1 gennaio 2008, oppure soggetti che abbiano costituito una coppia convivente di fatto dal 1 gennaio 2008  e che abbiano acquisito il possesso della abitazione principale ai fini ici dal 1 gennaio 2008, precisando che il reddito del nucleo familiare non sia superiore a 35.000,00= euro ( trentacinquemila//00 ) di base imponibile ai fini irpef, secondo l’ultima dichiarazione dei redditi presentata;

 

I) nuclei familiari con tre o più figli conviventi al primo gennaio dell’anno di imposizione, in relazione ai quali il valore dell’ indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata sia uguale o inferiore a euro 15.000,00=( quindicimila//00) annui elevabile a euro 19.000,00= ( diciannovemila //00) annui qualora la differenza derivi esclusivamente dal valore ai fini ICI della casa di abitazione del nucleo stesso.

 

 

 

 

indi

 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 co. 19 della L.R. 11.12.03 n. 21 con separata votazione palese: