Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 23 gennaio 2007

 

 

.....omissis

 

d e l i b e r a

 

per le motivazioni di cui alle premesse che formano parte integrante e sostanziale della parte dispositiva che segue:

 

1 di dare atto della irrilevanza ai presenti fini della deliberazione della giunta comunale n. 253 dd. 27.12.2006 ad oggetto: “Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Anno 2007 – Determinazione aliquote”, visto che al momento in cui la suddetta deliberazione giuntale venne adottata erano ancora in vigore le  norme  che ne prevedevano la specifica competenza in materia di determinazione delle aliquote dei tributi, norme abrogate dalla legge 296/2006 in vigore dal 1 gennaio 2007;

 

2 di determinare le aliquote dell’ici per l’ anno 2007 nelle misure che si specificano di seguito e per i tipi di immobili accanto a ciascuna di esse aliquote dettagliati:

 

A) Aliquota pari al 5.5 per mille della base imponibile e cioè del valore dell’immobile in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, secondo quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento Comunale adottato con delibera del consiglio comunale  n. 7 dd. 29.01.1999, precisando che l’aliquota del 5.5 per mille della base imponibile si applica ai box, alle autorimesse, ai posti auto, alle soffitte, alle cantine destinati a servizio delle abitazioni principali medesime, anche se autonomamente accatastati;

Aliquota pari al 5.5 per mille della base imponibile e cioè del valore degli immobili per quelle unità immobiliari che sono locate a titolo di abitazione principale nel rispetto delle condizioni definite dagli accordi previsti dall’art. 2 comma 3 della Legge 9/12/1998 n. 431 in materia di riforma degli affitti (Patti territoriali), precisando che la stessa aliquota pari al 5.5 per mille della base imponibile si applica ai box, alle autorimesse, ai posti auto, alle soffitte, alle cantine destinati a servizio delle abitazioni locate, anche se autonomamente accatastati, specificando inoltre che il soggetto passivo dell’imposta (locatore) dovrà autocertificare, secondo la normativa vigente, ed entro il 20 dicembre 2007, la locazione della propria unità immobiliare secondo le norme previste dalla citata legge 431/98, e che in caso di sottoscrizione del contratto “convenzionato” nel corso dell’anno, l’aliquota dell’ imposta pari a 5.5 per mille della base imponibile sarà applicata dal momento della sottoscrizione del contratto stesso.

 

B) Aliquota pari al 6.3 per mille della base imponibile e cioè del valore delle abitazioni cedute in comodato ai parenti ed affini in linea retta di 1° grado che in tale immobile hanno fissato la propria residenza, stabilendo altresì che l’aliquota del 6.3 per mille della base imponibile si applica anche se l’abitazione concessa in comodato non risulta l’unico immobile di proprietà del soggetto passivo nell’ambito del territorio comunale, disponendo inoltre che a tale fine il soggetto passivo dell’imposta autodichiari entro il 20 dicembre 2007 e con le modalità stabilite dal d.P.R. 445/2000 la stipulazione del contratto di comodato dell’alloggio a favore dei soggetti già indicati, precisando che debba  essere documentata la loro residenza presso l’unità immobiliare interessata all’  aliquota pari allo 6.3 per mille ;

 

C) Aliquota pari al 7 per mille della base imponibile e cioè del valore degli immobili per le unità immobiliari che sono possedute in aggiunta a quella che risulta essere la abitazione principale (c.d. “seconde case”), per le unità immobiliari non locate a titolo di abitazione principale in base agli accordi previsti dalla legge 431/98, per le abitazioni sfitte e infine per tutti gli altri tipi di fabbricati.

L’ aliquota pari al 7 per mille della base imponibile si applica altresì alle aree fabbricabili, la cui base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Si precisa che in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, in caso di demolizione del fabbricato, in caso di interventi di recupero a norma dell’art. 31 comma 1 lettere c), d) ed e) della legge 457/1978, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, dei lavori di ricostruzione o di ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

 

D) Aliquota pari al 6,3 per mille della base imponibile dei terreni agricoli e cioè del valore dei terreni agricoli stessi determinato applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante agli uffici dell’Agenzia del  Territorio (ufficio del catasto) vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

 

3 di dare atto che la L.R. 33/2002 include il territorio del Comune di Muggia nell’elenco di cui all’allegato A) della medesima legge e cioè fra le zone montane omogenee per le quali ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 504/92 è prevista l’esenzione dall’imposizione ICI;

 

4 di dare atto che l’art. 8 comma 2 del d.lgs. 504/1992 così come modificato dal comma 173 dell’art. 1 della legge 296/2006 dispone che dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare la somma pari a 103,29= euro (lire 200.000) rapportata - quest’ultima somma - al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’ unità immobiliare ad abitazione principale;

 

5 di dare atto che il valore dei beni immobili, a cui sono applicate le aliquote di imposta, è determinato applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall’art. 52 del T.U. dell’imposta di registro, approvato con d.P.R. 131/86;

 

6 di dare atto che con decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono periodicamente rivalutate le rendite catastali dei beni immobili e ciò ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

7 di dare atto che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi fabbricati sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore dei medesimi è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione dei fabbricati stessi, secondo i criteri di calcolo stabiliti dall’art. 7 comma 3 ultimo periodo del D.L. n. 333/92, convertito con modificazioni dalla legge 359/92, secondo coefficienti di rivalutazione previsti a livello normativo aggiornati per ogni anno d’imposta con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;ù

 

8 di applicare per l’ anno 2007 l’ aumento della detrazione dall’ici dovuta per la abitazione principale, precisamente da euro 103,29= fino eventualmente a euro 258,23= per determinate categorie di soggetti che siano possessori esclusivamente della abitazione principale, elencati di seguito alle lettere A – B – C – D : :

8 A) per i nuclei familiari in relazione ai quali il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (i.s.e.e.) riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, sia uguale o inferiore a euro 8.000,00=  annui (ottomila//00 ), precisando che l’i.s.e.e. che si riferisce al medesimo nucleo familiare si eleva a euro 12.100,00=) annui, qualora la differenza tra euro 8.000,00=(ottomila//00) annui ed euro 12.100,00=  (dodicimilacento//00) annui derivi esclusivamente dal valore ai fini ici della casa di abitazione del nucleo familiare stesso;

 

8 B) per i nuclei familiari nell’ambito dei  quali esistano portatori di disabilità con una percentuale di invalidità civile uguale o superiore al 67% e in relazione ai quali (nuclei familiari) risulti che il valore dell’i.s.e.e. riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, sia uguale o inferiore a euro 9.000,00=  (novemila//00) annui, al netto dell’indennità di invalidità percepita dal soggetto disabile, precisando che l’i.s.e.e. riferita ai medesimi nuclei familiari è elevato a euro 13.100,00= ( tredicimilacento//00) annui, qualora la differenza tra euro 9.000,00=  (novemila//00) annui ed euro 13.100,00= (tredicimilacento//00)  annui, derivi esclusivamente dal valore ai fini ici della casa di abitazione del nucleo familiare stesso;

 

8 C) soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in un istituto di ricovero o in un istituto sanitario a seguito di ricovero permanente, e purché la abitazione posseduta risulti non essere data in locazione;

 

8 D)  soggetti che si siano uniti in matrimonio dal 1 gennaio 2007 oppure soggetti che abbiano costituito una coppia convivente di fatto dal 1 gennaio 2007 e che abbiano acquisito il possesso della abitazione principale ai fini ici dal 1 gennaio 2007, precisando che il reddito del nucleo familiare non sia superiore a 35.000,00= euro ( trentacinquemila//00 ) di base imponibile ai fini irpef, secondo l’ultima dichiarazione dei redditi presentata ,