N. 79 d.d. 27/12/2005
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l’anno 2006 – Conferma applicazione disciplina.
IL CONSIGLIO COMUNALE
….OMISSIS
d e l i b e r a
per le motivazioni di cui alle premesse che formano parte integrante e sostanziale della parte dispositiva che segue:
1) di confermare per l’anno 2006 ai fini dell’imposta comunale sugli immobili ICI la suddivisione delle diverse tipologie di immobili già prevista in relazione alle aliquote di imposta alle stesse applicabili, secondo le seguenti ipotesi:
A) 5,5 per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale secondo quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento Comunale adottato con delibera del consiglio n. 7 dd. 29.01.1999. L’aliquota del 5,5 per mille si applica ai box, autorimesse, posti auto, soffitte, cantine, destinati a servizio delle abitazioni principali medesime, anche se autonomamente accatastati.
B) 6,3 per mille da applicare sul valore degli immobili per le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale in base alle condizioni definite dagli accordi previsti dall’art. 2 comma 3 della Legge 9/12/1998 n. 431 di riforma degli affitti (Patti territoriali). La stessa aliquota si applica ai box, autorimesse, posti auto, soffitte, cantine destinati a servizio delle abitazioni locate, anche se autonomamente accatastati. Il soggetto passivo dell’imposta (locatore) dovrà autocertificare, secondo la normativa vigente ed entro il 20 dicembre 2006, la locazione della propria unità immobiliare secondo le norme previste dalla citata legge 431/98, in caso di sottoscrizione del contratto “convenzionato” nel corso dell’anno l’aliquota ridotta sarà applicata dal momento della sottoscrizione del contratto stesso.
L’aliquota del 6,3 per mille va applicata anche sul valore delle abitazioni cedute in comodato gratuito ai parenti ed affini in linea retta di 1° grado che in tale immobile hanno fissato la propria residenza. Tale aliquota si applica anche se l’abitazione principale concessa in comodato non risulta l’unico immobile di proprietà del soggetto passivo nell’ambito del territorio comunale. Il soggetto passivo dell’imposta deve autocertificare entro il 20 dicembre 2006 e con le modalità di cui alla normativa in materia di autocertificazione la concessione gratuita dell’alloggio ai soggetti previsti, nonché la residenza degli stessi nell’immobile.
C) 7 per mille da applicare al valore delle unità immobiliari possedute in aggiunta all’abitazione principale (seconde case), delle unità immobiliari non locate a titolo di abitazione principale in base agli accordi previsti dalla legge 431/98, delle abitazioni sfitte, di tutti gli altri tipi di fabbricati.
- L’aliquota del 7 per mille si applica altresì sul valore delle aree fabbricabili determinato sulla base del valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avuto riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 31 comma 1 lettere c) d) ed e) della legge 457/78, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Il valore degli immobili, a cui applicare le indicate aliquote di imposta, è determinato applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall’art. 52 del T.U. approvato con D.P.R. 131/86: con decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze le rendite catastali sono rivalutate periodicamente, a i fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, in base a parametri che tengono conto dell’effettivo andamento del mercato immobiliare.
Per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti dall’art. 7 comma 3 ultimo periodo del D.L. n. 333/92, convertito con modificazioni dalla legge 359/92, applicando i coefficienti previsti dalla legge. I coefficienti di aggiornamento sono fissati per ogni singolo anno d’imposta con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
D) 6,3 per mille sul valore dei terreni agricoli determinato applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque. Si precisa che la Legge Regionale 33/2002 include il territorio del Comune di Muggia nell’elenco di cui all’allegato A) e cioè fra le zone montane omogenee per le quali ai sensi dell’art.7 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 504/92 è prevista l’esenzione dall’imposizione ICI.
2) di fissare anche per l’anno 2006 a € 103,29 la detrazione spettante per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
3) di mantenere, anche per l’anno 2006, l’aumento della detrazione dell’imposta per l’abitazione principale da € 103,29 a € 258,23 già disposto con i predetti provvedimenti fissando il limite massimo di tale detrazione fino a concorrenza dell’imposta commisurata all’abitazione stessa e alle pertinenze, a favore dei soggetti passivi di cui all’art. 8 del vigente Regolamento ICI (riduzioni per categorie disagiate),
4) di eseguire la delibera del Consiglio Comunale n° 40 d.d. 18.07.2005 ad oggetto “Art. 6 del vigente regolamento di contabilità. Determinazione degli obiettivi ed indirizzi programmatici per il periodo 2006-2007-2008”, grazie alla quale sarà possibile aumentare la detrazione dell’ICI dovuta per la prima casa, che costituisca abitazione principale, dagli attuali € 103,29 a € 258,23 per le categorie che qui di seguito si elencano:
a) nuclei familiari in relazione ai quali il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (i.s.e.e.) riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, sia uguale o inferiore a € 7.513,94 annui.
Si precisa che l’indicatore della situazione economica equivalente (i.s.e.e.) riferita al medesimo nucleo familiare viene elevato a € 11.645,59, qualora la differenza tra € 7.513,94 annui ed € 11.645,59 derivi esclusivamente dal valore ai fini ICI della casa di abitazione del nucleo familiare.
b) nuclei familiari nell’ambito dei quali esistano portatori di handicap con una percentuale di invalidità civile uguale o superiore al 67% e in relazione ai quali (nuclei familiari) risulti che il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (i.s.e.e.) riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, sia uguale o inferiore a € 8.263,31 annui al netto della indennità di invalidità percepita dal disabile.
Si precisa che l’indicatore della situazione economica equivalente (i.s.e.e.) riferita ai medesimi nuclei familiari viene elevato a € 12.394,96, qualora la differenza tra € 8.263,31 ed € 12.394,96 derivi esclusivamente dal valore ai fini ICI della casa di abitazione del nucleo familiare interessato.
c) soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in un istituto di ricovero o in un istituto sanitario a seguito di ricovero permanente, e purché la abitazione posseduta risulti non essere data in locazione.
indi
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 co. 19 della L.R. 11.12.03 n. 21 con separata votazione palese:
presenti:18 e vontanti :18
favorevoli: 11 (CdLpM; LpM; Gr.Cons.Soc.)
contrari: 7 (Ulivo; R.C.; Citt.pM)
astenuti: 0