il Comune di Duino Aurisina ha adottato il 28/12/2005 la seguente deliberazione n.60,  in materia di Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2006  

  1. di prendere atto della deliberazione giuntale n. 218 dd. 29.11.2005 - esecutiva - avente ad oggetto "Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2005" e di confermare, pertanto, le aliquote e le detrazioni per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) stabilite con la deliberazione consiliare n. 70 dd. 29.12.2004 e deliberazione giuntale n. 254 dd. 13.12.2004;

  2. di determinare per l’anno 2006 l’aliquota ordinaria, per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 7 per mille.

  3. di determinare per l’anno 2006, per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l’aliquota del 5,5 per mille a carico dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale insistente sul territorio comunale, ivi comprese le pertinenze ad essa asservite anche se accatastate separatamente con attribuzione di autonoma rendita catastale (cantine, soffitte, tettoie, box e posti macchina utilizzati dal soggetto possessore).

  4. di determinare in Euro 103,29 la detrazione dell’imposta di cui all’art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

  5. di estendere quanto determinato al punto 3) del presente dispositivo, qualora ne ricorrano i presupposti richiamati, anche a favore dei soggetti di cui all’art. 6, comma 5, del vigente "Regolamento Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)".

  6. di elevare la detrazione di cui al punto 4) del presente dispositivo a Euro 206,58 a favore dei contribuenti nella cui scheda anagrafica è presente una persona disabile non autosufficiente oppure un invalido civile al 100%, previa richiesta inoltrata al Comune con allegato certificato rilasciato dalle competenti autorità, nonché di estendere detta detrazione qualora ne ricorrano i presupposti richiamati anche a favore dei soggetti di cui all’art. 6, comma 5, del vigente "Regolamento Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)".